Protocollo d'intesa
Il giorno 14 luglio 1997 tra
la Banca del Cimino Spa rappresentata dai sigg. Antonio Napolitano, Luciano Marcucci e Mario G. Napoli;
e le Organizzazioni Sindacali
Fabi, rappresentata dai sigg. Gianfranco Ciuchetti, Lando Maria Sileoni, Paolo Cusimano, Guglielmo Serafini, Italo Ferri e Luigi Ragonesi;
Fiba/Cisl, rappresentata dai sigg. Luigi Verde, Giampiero Mariani, Paolo Capotosti, Antonio Pasquini, Giuseppe Vitali, Andrea Grottanelli, Marco Liberati e Raffaele Morleschi;
Fisac/Cgil, rappresentata dai sigg. Ugo Balzametti, Luciano Bucaccio, Gaspare Milazzo, Silvio Cappelli, Laura Melinelli e Giovanni Barlocci;
premesso che:
a distanza di poco più di due anni dall'ingresso del Cab Società per Azioni nella compagine azionaria della Banca del Cimino, nonostante le misure poste in essere sul piano societario, organizzativo e commerciale ed i provvedimenti assunti con il Protocollo d'Intesa stipulato tra le OO.SS. l'11.1.1996, la situazione di bilancio della Banca del Cimino medesima evidenzia ancora elementi di criticità anche per il permanere di una situazione di tensione occupazionale;
lo stato di difficoltà in cui versa la Banca è stato illustrato alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Personale il giorno 27 marzo 1997, unitamente ad un piano, consegnato il 30.04.1997 alle medesime OO.SS. contenente le iniziative necessarie per addivenire al rilancio dell'Azienda;
detto risultato non può essere conseguito solamente attraverso interventi volti ad incrementare i volumi di attività gestita - come peraltro previsto nel suddetto Piano di Rilancio della Banca - ma si rende altresì necessario un adeguato e coerente intervento sulla struttura dei costi, e principalmente di quelli inerenti alle suddette situazioni di tensione occupazionale;
le OO.SS. hanno indicato nella fusione per incorporazione della
Banca del Cimino nel Cab Spa la soluzione più idonea alle
problematiche di cui sopra.
Da parte aziendale, il Cab Spa e la Banca del Cimino, pur
individuando le oggettive difficoltà derivanti, a livello
di Gruppo, da tale soluzione, ravvisano, tuttavia, che gli
obiettivi di cui sopra appaiono, allo stato, raggiungibili solo
attraverso l'immediato utilizzo di tutte le possibili sinergie di
Gruppo per addivenire al più presto e, comunque, entro il
31.12.1998, alla fusione della Banca del Cimino Spa nel Cab
Società per Azioni, fermo restando il mantenimento del
marchio e di un'ampia autonomia operativa;
in tale ambito:
restano ovviamente salve condizioni di miglior favore per l'Azienda che potranno essere previste dall'Accordo "quadro" in fase di negoziazione tra le Associazioni di categoria, ai sensi del citato Protocollo d'Intesa 4.6.1997, e che verranno applicate con le decorrenze stabilite;
la materia è stata oggetto di articolate trattative con le OO.SS. le quali hanno responsabilmente operato con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse dei lavoratori e favorire costruttivamente il rilancio dell'Azienda sul territorio viterbese;
tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1.
2.
Fusione per incorporazione della Banca del Cimino nel Cab S.p.a.
Il Cab Società per Azioni, si impegna a portare a
compimento la fusione per incorporazione della Banca del Cimino
Spa al più presto e, comunque, entro il 31.12.1998.
Nell'ambito delle procedure previste per le operazioni societarie
della specie, le Parti si incontreranno per valutare, sulla base
della situazione complessiva della banca del Cimino, la soluzione
delle problematiche a quel momento esistenti derivanti
dall'incorporazione.
3.
Distacchi del personale
La salvaguardia dei livelli di occupazione e la qualificazione del
personale interessato dalla situazione di tensione occupazionale
avverrà anche ricorrendo al distacco presso la Direzione
Centrale e le Filiali del Cab Spa, a copertura di esigenze della
medesima da portarsi a compimento nel più breve tempo
possibile.
Per ciò che concerne il personale appartenente alle Aree Professionali (dalla 1º alla 4º), le esigenze di cui sopra - già illustrate alle OO.SS. - riguardano:
a.
n. 4 posizioni presso le Aree Organizzazione, Sistemi Informativi
e Amministrazione della Direzione Centrale di Brescia
b.
n. 12 posizioni presso la rete delle filiali situate nel Nord
Italia
c.
n. 6 posizioni presso la rete delle filiali situata nel Lazio.
Non essendo le previsioni contrattuali in materia di trasferimenti direttamente applicabili all'istituto del distacco, l'individuazione delle risorse di cui ai precedenti punti sub a) e b), avverrà tenendo conto dei criteri connessi alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, dei carichi di famiglia e dell'anzianità in concorso tra loro.
sub a.
fra il personale riveniente dalle aree Organizzazione ed ex - Ced,
avente profilo professionale idoneo all'inserimento presso la
Capogruppo Cab Spa in posizioni di Analista di Organizzazione,
Analista Programmatore, Programmatore, Sistemista ed Operatore
presso le aree menzionate;
sub b.
fra il personale in possesso di profili professionali idonei allo
svolgimento di mansioni di cassa, sportello e commerciali,
accogliendo, in via prioritaria, volontarietà o
disponibilità individuali alla collocazione in ambito Cab;
L'individuazione delle risorse di cui al punto sub c)
avverrà:
Il distacco avverrà in via temporanea e non definitiva e sarà comunicato agli interessati con un preavviso di almeno 15 giorni.
Nello stabilire le filiali presso le quali avverrà il
distacco, il Cab Spa terrà conto di eventuali richieste
avanzate dai singoli, se compatibili con le proprie
necessità ed esigenze in quelle unità operative.
Inoltre, al fine di contenere il più possibile il disagio e
gli oneri per gli interessati, avrà cura di concentrare i
distacchi presso le filiali della città di Brescia e
limitrofe, e comunque su centri urbani da cui risulti più
agevole il collegamento logistico con la località di
provenienza.
Nell'ipotesi di apertura di nuovi sportelli nel territorio dell'Italia Centrale, il Cab Spa e la Banca del Cimino, nella determinazione dei relativi organici, esamineranno favorevolmente in via prioritaria le domande di avvicinamento alla località di provenienza, avanzate dal personale distaccato, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. stipulanti sollecitano l'Azienda a sviluppare adeguata
attenzione circa il coinvolgimento di nominativi già
interessati dal precedente Accordo 11.1.1196, con l'intesa che
vengano valutate le posizioni particolarmente critiche.
4.
Trattamenti economici connessi al distacco
In alternativa ed in sostituzione a tutte le previsioni
contrattuali per i trasferimenti e le missioni, si riconoscono
agli interessati i seguenti importi a titolo di indennizzo per le
spese sostenute:
a.
dipendenti senza nucleo familiare:
a1.
1/3 di diaria per 13 giorni al mese nella misura prevista per
piazze inferiori a 200 mila abitanti;
a2.
rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del
mobilio e dei bagagli fino ad un limite massimo di Lit. 3 milioni,
se effettuato a mezzo vettore esterno.
Il contributo non è ripetibile in caso di successivi cambi
di alloggio ad iniziativa o a richiesta del dipendente;
a3.
rimborso delle spese effettive documentate del 1º viaggio per
il raggiungimento della località di destinazione;
b.
dipendenti con nucleo familiare del quale viene effettuato il
trasferimento:
b1.
1/3 di diaria per 15 giorni al mese nella misura prevista per
piazze inferiori a 200 mila abitanti;
b2.
rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del
mobilio e dei bagagli fino ad un limite massimo di Lit. 6 milioni,
se effettuato a mezzo vettore esterno.
Il contributo non è ripetibile in caso di successivi cambi
di alloggio ad iniziativa o a richiesta del dipendente;
b3.
rimborso delle spese effettive documentate del 1º viaggio per
il raggiungimento della località di destinazione;
c.
dipendenti con nucleo familiare del quale non viene effettuato il
trasferimento
c1.
1/3 di diaria per 18 giorni al mese nella misura prevista per
piazze inferiori a 200 mila abitanti;
c2.
rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del
mobilio e dei bagagli, se effettuato a mezzo vettore esterno, fino
ad un limite massimo di Lit. 3 milioni.
Il contributo non è ripetibile in caso di successivi cambi
di alloggio ad iniziativa o a richiesta del dipendente.
c3.
rimborso delle spese effettive documentate del 1º viaggio per
il raggiungimento della località d destinazione.
Le spese per il trasporto del mobilio e dei bagagli di cui ai punti precedenti, se effettuate tramite vettore di fiducia o convenzionato Cab, restano a carico del Cab medesimo.
Il Cab Spa valuterà le situazioni di quei distaccati che
andassero incontro ad oneri per la perdita di locazione - in
quanto non sia possibile sciogliere la locazione o far luogo a
sublocazione - al fine di ricercare opportune soluzioni.
In ogni caso il contributo aziendale non potrà essere
superiore al corrispettivo di 3 mesi di locazione.
I trattamenti economici di cui sopra verranno riconosciuti agli aventi diritto fino alla data di incorporazione della Banca del Cimino nel Cab Spa, e saranno riconsiderati nell'ambito delle relative procedure di consultazione, in relazione alla mutata situazione di fatto.
Nessun rimborso è dovuto per i distacchi effettuati nell'Area Lazio del Cab, nei confronti del personale di cui al precedente punto 3), lettera c).
Il Cab si impegna, nei modi più opportuni, a collaborare per la ricerca dell'alloggio dei distaccati che ne facessero richiesta, fermo restando che la ricerca e l'onere economico relativi all'alloggio medesimo rimangono a carico degli interessati e non costituiscono, perciò, impegno per il Cab o per la Banca del Cimino.
Ai distaccati cui compete il trattamento di cui ai precedenti
punti a),b), e c) verrà garantita adeguata sistemazione per
il tempo strettamente necessario al trasloco e/o alla sistemazione
nell'alloggio, con un massimo di 15 giorni con onere a carico
dell'azienda.
Il personale distaccato potrà fruire dei permessi
retribuiti strettamente necessari per la ricerca e la sistemazione
nell'alloggio.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui ai successivi punti 8), 9), 10), 11), 12) e
13) non si applicano al personale distaccato di cui al punto 3)
lett. a) e b).
Per ciò che concerne in particolare, i punti 8), 9), 10),
11) e 12) il personale distaccato sarà assoggettato al
regime di tempo in tempo vigente presso il Cab Spa.
Dichiarazione del Cab Spa
Il Cab Spa si dichiara disponibile ad accogliere eventuali
richieste di personale che intendesse passare alle sue dipendenze.
A coloro che optassero per tale soluzione, verrà applicato
con decorrenza immediata lo status giuridico ed economico dei
dipendenti Cab Spa, con riconoscimento dell'inquadramento a quel
momento in atto e dell'anzianità contrattualmente maturata,
e con diritto all'erogazione dei soli trattamenti economici di cui
ai punti a2) e a3), b2), b3), c2) e c3) del capitolo 4).
Il Cab Spa si impegna a riservare nella selezione per eventuali assunzioni una quota non inferiore al 5% di giovani residenti nell'area Viterbese.
5.
Nucleo di sviluppo operante sul territorio viterbese
L'Azienda si impegna a riqualificare parte del Personale
gradualmente riveniente dallo snellimento degli uffici mediante la
creazione di un nucleo di sviluppo, la cui attività -
incentrata sulla produzione e sull'acquisizione di nuovi flussi e
clientela - dovrà incidere in modo prevalente sulla
crescita degli aggregati patrimoniali e dei servizi rivolti alle
famiglie.
Detto nucleo sarà costituito da risorse - appositamente selezionate e formate - individuate tra quelle che verranno gradualmente liberate dalla D.G., direttamente o tramite opportuni avvicendamenti operati presso le filiali, per l'identificazione di risorse aventi vocazione e caratteristiche idonee, fino a raggiungere, in una prima fase, circa 15 unità.
Al personale assegnato al nucleo in questione, a fronte delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'attività di sviluppo, si applicano esclusivamente le previsioni di cui al successivo punto 11).
6.
Piano sportelli
La Banca del Cimino conferma l'intenzione di procedere, di massima
nel secondo semestre e, comunque entro il 31.12 del corrente anno,
all'apertura di n. 1 sportello nel viterbese, precisamente in
Ronciglione, per il quale sono già state ottenute le
necessarie autorizzazioni.
L'organico previsto per la nuova unità operativa è di n. 4 risorse.
Ulteriori aperture potranno essere successivamente valutate in relazione alla situazione economico-patrimoniale ed ai risultati ottenuti dalla Banca del Cimino nel bienni 97/98.
7.
Esodi anticipati
Le Parti convengono circa la necessità di ricorrere a forme
di pensionamento o esodo anticipato nei confronti dei nominativi
che, nel biennio 97/98, si vengano a trovare nelle condizioni di
cui in appresso:
a.
personale che, sulla base del regime pensionistico a quel momento
vigente, viene collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti
di pensionabilità;
b.
personale che, pur trovandosi nelle condizioni contributive utili
alla maturazione del diritto alla pensione di cui al precedente
punto a), avanzi all'Azienda volontaria richiesta di
incentivazione all'esodo sulla base di valutazioni, convenienze od
opportunità di natura esclusivamente personale;
c.
personale che potrà essere "prepensionato" sulla base di
strumenti e procedure che saranno definiti in sede nazionale, in
attuazione del Protocollo d'Intesa siglato il 4.6.1997 tra
Governo, Sindacati e Abi.
Le Parti si incontreranno per dare corso attuativo alle intese
raggiunte in ambito nazionale.
8.
Orario di lavoro - Flessibilità
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario, prestate a partire
dall'1.7.1997 e fino a tutto il 31.12.1998, verranno compensate
con corrispondenti ore di permesso retribuito cumulabili, da
effettuarsi d'intesa con il Responsabile dell'unità
operativa di appartenenza, secondo le modalità stabilite
per i permessi ex art. 56 Ccnl 19.12.1994.
I permessi in questione dovranno essere fruiti inderogabilmente
entro la fine del terzo mese successivo a quello in cui è
avvenuta l'effettuazione della corrispondente prestazione
lavorativa.
I permessi della specie che risultassero non fruiti alla scadenza
del termine suddetto, verranno azzerati senza far luogo a
corrispettiva monetizzazione.
Eccezionali deroghe a quanto sopra potranno essere previste in
relazione ad alcune particolari figure professionali (a titolo di
esempio, responsabili di filiale ed autisti) o per particolari e
comprovate ragioni di servizio.
Le prestazioni di lavoro rientranti nel computo di tali particolari permessi compensativi, effettuate nel limite di due ore giornaliere e dieci settimanali, nonchè negli eventuali limiti che saranno stabiliti in sede di accordi nazionali in materia, verranno registrate giornalmente a parte e non potranno in nessun caso essere considerate come lavoro straordinario.
In analogia alle previsioni di cui all'art. 85 Ccnl 19.12.1994, le
comunicazioni sul numero complessivo delle ore di lavoro
aggiuntivo e dei relativi recuperi effettuati verranno fornite
mensilmente alle OO.SS. aziendali firmatarie del presente accordo,
le quali potranno, altresì, designare fra di esse un
proprio rappresentante al fine di prendere visione delle
registrazioni relative ai permessi in questione.
A richiesta l'Azienda fornirà informativa al singolo
lavoratore circa la propria posizione.
Sempre ai fini del contenimento del lavoro straordinario, si prevede altresì che - anche in deroga a quanto previsto contrattualmente in materia - l'Azienda, previa informativa alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, possa adottare spostamenti di orario fino a due ore (in entrata, con correlativa protrazione dell'orario di uscita), o ampliamento dell'intervallo meridiano, limitatamente alle seguenti posizioni di lavoro che operativamente lo richiedano: autisti, addetti alla Segreteria di Direzione e all'Ufficio Legale, o anche su richiesta del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
9.
Permessi sostitutivi delle festività soppresse
Si conviene che per i permessi di cui all'art. 97 Ccnl 19.12.1994
di competenza del 1997 e 1998 non si faccia luogo alla
liquidazione del corrispondente trattamento economico previsto nel
caso di mancata fruizione entro i termini contrattualmente
stabiliti.
In relazione a ciò, i permessi sostitutivi delle festività soppresse che risultassero non fruiti alla data del 15 dicembre dell'anno di riferimento, si estingueranno automaticamente senza far luogo a retribuzione compensativa.
10.
Ferie annuali
Le ferie di competenza dell'anno debbono essere fruite nel
rispetto integrale dei criteri e dei limiti contrattualmente
stabiliti in materia.
Eventuali residui di ferie che dovessero eccezionalmente
risultare, esclusivamente per motivate esigenze di servizio,
dovranno essere fruiti entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Inoltre, in considerazione della particolare situazione venutasi a verificare presso la Banca del Cimino per effetto di consistenti periodi di ferie accumulati negli anni precedenti al 1995, si provvederà a redigere un piano di smaltimento delle ferie residue, da portare a compimento nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il primo semestre 1999 per i residui di maggiore consistenza.
11.
Missioni e trasferimenti
In ordine all'invio in missione del personale - da contenere in
maniera drastica e, comunque, limitandone il ricorso a situazioni
inderogabili - si stabilisce che le relative normative
contrattuali vengano modificate, a decorrere dall'1.7.1997 e fino
al 31.12.1998, secondo i seguenti criteri:
a.
per le missioni effettuate nell'ambito del territorio della
provincia di Viterbo, fermo il rimborso delle spese di viaggio o
chilometrico secondo le tariffe aziendalmente in vigore, non
verrà erogata alcuna diaria o frazione di essa.
Per le missioni effettuate al di fuori della provincia, si
applicheranno le relative previsioni contrattuali.
b.
in caso di missioni per la partecipazione ad attività di
formazione, se effettuate nell'ambito della provincia di Viterbo
si procederà come al precedente punto a); se effettuate
fuori dal predetto territorio si farà luogo al trattamento
sufficiente a consentire il rimborso delle spese effettivamente
sostenute - fermo restando il limite massimo del trattamento di
diaria stabilito in contratto - comprese quelle di viaggio e di
eventuale iscrizione.
12.
Organici - Gradi minimi
Anche per favorire il ricollocamento delle risorse, altrimenti
eccedenti, derivanti dal graduale snellimento degli uffici
centrali ed, in particolare, di quelle facenti parte del nucleo di
sviluppo esterno, si conviene che con decorrenza dall'1.7.1997 -
senza pregiudizio per le posizioni di diritto già maturate
a quella data - e fino alla data di incorporazione, il comma 3
dell'art. 4 Ccnl 22 giugno 1995 per il Personale Direttivo
(relativo all'inquadramento dei preposti a dipendenze comunque
denominate con più di 6 dipendenti) non sia operante.
Si stabilisce, pertanto, che nel periodo considerato le filiali della Banca del Cimino aventi un numero di addetti anche superiore a 6 potranno essere rette da personale non direttivo, comunque appartenente alla IV Area professionale, 2º livello.
13.
Contributo Aziendale Previbank
Le parti convengono che con decorrenza 1.7.1997 e fino a tutto il
30.6.1999, si procederà alla sospensione del contributo
aziendale attualmente erogato dalla Banca del Cimino in favore di
Previbank, al momento previsto nella misura del 2% della
retribuzione imponibile, nonchè dei contributi dovuti dal
Cab ai Fondi integrativi previdenziali ed assistenziali interni,
dal momento dell'incorporazione della Banca del Cimino.
Continueranno ad essere versate dall'azienda le quote minime
obbligatorie a suo carico dovute a titolo di commissioni fisse di
gestione (attualmente Lit. 15.000 annue per dipendente) e per la
copertura del premio assicurativo.
Potranno continuare, altresì, ad essere versati i
contributi individuali a carico del lavoratore.
14.
Contrattazione Integrativa Aziendale
In considerazione della situazione complessiva della Banca del
Cimino ed in ragione della prevista integrazione, si conviene di
sospendere l'avvio delle procedure previste per il rinnovo del
Contratto Integrativo Aziendale ai sensi del Ccnl 19.12.1994, fino
all'avvenuta fusione della Banca del Cimino nel Cab Spa.
15.
Accordi Integrativi e Provvidenze Aziendali
Per ciò che concerne il personale Banca del Cimino Spa, che
per effetto della fusione passerà alle dipendenze del Cab
Spa, fermo restando quanto previsto al punto 14) del presente
Accordo, la omogeneizzazione con le previsioni degli accordi
integrativi e delle provvidenze aziendali in vigore presso il Cab
medesimo avverrà con le decorrenze più avanti
specificate.
Fino a tali decorrenze, e per quanto non diversamente
regolamentato nel presente Accordo verranno applicate le
previsioni tempo per tempo vigenti presso la Banca del Cimino.
15.a
Previdenza complementare
Fermo restando quanto stabilito al punto 13) del presente Accordo,
il Cab provvederà ai versamenti in favore del personale
Banca del Cimino con decorrenza 1.7.1999, nella misura a
quell'epoca stabilita per i contributi della specie (attualmente
4,25%).
Le Parti si incontreranno a tempo debito, per la regolamentazione
della materia che si renderà necessario sotto l'aspetto
normativo.
15.b
Assistenza sanitaria
Ferma restando la facoltà per ciascun dipendente di aderire
al F.I.A.SP. (Fondo Integrativo Assistenza Spedaliera del Cab
Spa), i versamenti in favori dei dipendenti aderenti
avverrà da parte del Cab Spa con decorrenza 1.7.1999, nella
misura a quell'epoca stabilita per i versamenti della specie.
15.c
Premio aziendale di cui all'art. 49 Ccnl 19.12.1994
Per ciò che concerne il premio in questione, lo stesso
verrà riconosciuto ai dipendenti Banca del Cimino che
saranno passati alle dipendenze del Cab Spa, a partire dall'anno
2000 con riferimento all'anno 1999.
In tale anno di erogazione, la stessa avverrà con le
modalità e i criteri stabiliti dagli accordi aziendali a
quel momento vigenti, nella misura pari al 60% dell'importo
stabilito presso il Cap Spa per il premio in questione.
Fino alla data di cui sopra, resta ovviamente esclusa l'erogazione
di "Premi di Produttività" previsti da diversi o precedenti
accordi o previsioni contrattuali.
15.d
Presiti, Mutui e agevolazioni riservate ai dipendenti
Equiparazione piena a quanto in essere nei confronti del Personale
Cab Spa con decorrenza dalla data di fusione.
L'armonizzazione delle sovvenzioni in essere presso la Banca del
Cimino con le forme tecniche esistenti presso il Cab
avverrà a partire dalla stessa data, con i tempi tecnici
necessari.
15.e
Inquadramenti
Per la materia si rinvia alle consultazioni previste nell'ambito
della fusione.
15.f
Per tutti i restanti accordi integrativi e provvidenze aziendali
(premio di rendimento, buono pasto ecc.) in essere presso il Cab
Spa, l'adeguamento avverrà con decorrenza 1.1.1999.
16.
Procedure di consultazione e verifica
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il Settembre 1998 per
procedere, qualora non già fatto in sede di apposite
procedure, alla verifica dello stato di attuazione di tutto quanto
previsto nel presente Accordo.
17.
Il Cab Spa, rappresentato dal sig. Elio Cartasegna, sottoscrive il
presente Accordo per assunzione degli impegni direttamente
derivanti dallo stesso.
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver esaurito con il presente Accordo, fino al momento della fusione, tutte le procedure di legge e di contratto regolanti la materia ed in particolare l'art. 150 Ccnl 19.12.1994.
Letto, confermato e sottoscritto in Viterbo il 14 luglio 1997.