Il giorno 26 luglio 2000
La Banca di Roma S.p.A., la Banca Mediterranea S.p.A., il Banco
di Sicilia S.p.A., il Mediocredito Centrale S.p.A
Le Delegazioni Sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL,
SINFUB e UILCA, premesso che la Capogruppo, anche per agevolare il confronto sul
Piano Industriale di cui il presente Accordo è parte integrante, ha evidenziato
la necessità di eliminare carenze ed eccedernze territoriali rivenienti nelle
Aziende dall'applicazione di precedenti accordi o a seguito delle operazioni
societarie realizzate,
convengono di avviare, nell'ambito del processo di
ristrutturazione e riorganizzazione del Gruppo bancario, ai sensi degli Artt.
147 e 150 CCNL, in questa prima fase, un processo di mobilità fra le Aziende del
Gruppo da realizzare su base esclusivamente volontaria, definendone criteri e
modalità di attuazione nei seguenti termini:
- la Banca di Roma rende note al personale del Gruppo, con riferimento al
presente Accordo, l'entità delle posizioni di lavoro, le province e/o le unità
produttive per le quali la detta Banca prefigura esigenze di organico;
- successive informative in tal senso saranno preventivamente fornite alle
OO.SS. aziendali, alle quali sarà altresì fornito l'andamento delle richieste;
- per il Banco di Sicilia la mobilità sarà realizzata con la
necessaria gradualità, nell'ottica di salvaguardare, per il Banco stesso, i
livelli di competenza e professionalità ed evitando il depauperamento
qualitativo delle risorse. In questa fase, salvo altri accordi, fino al 31
dicembre 2000 la predetta mobilità riguarderà il personale in servizio in ambito
continentale, nel numero massimo di 150 unità;
- al personale trasferito, a seguito della propria adesione
all'iniziativa, saranno applicati i trattamenti economici stabiliti dai CCNL
vigenti per i trasferimenti disposti dall'azienda, salvo i casi di ritorno nel
comune nel quale il lavoratore o il suo nucleo familiare ha la residenza;
situazioni particolari rappresentate dall'interessato saranno dall'Azienda
valutate;
- i processi di mobilità tra Aziende saranno effettuati su base volontaria
mediante passaggio diretto o, su richiesta dell'interessato, mediante
distacco; resta inteso che i predetti distacchi, temporanei e finalizzati al
definitivo passaggio di azienda, avranno di massima la seguente durata e
trattamento:
- periodo fino a 6 mesi, in caso di distacco che non comporti anche una
mobilità geeografica al di fuori del Comune di residenza e/o della precedente
sede di lavoro;
- durata e trattamento coincidente con quello previsto dai CCNL per i
trasferimenti con effettivo cambio di residenza (vedasi Art.111 CCNL 19.12.94
ed Art. 57 CCNL 22.6.95 come modificato dal CCNL 11.7.99), in caso distacco
che determini tale conseguenza;
- periodo fino a 12 mesi, con un trattamento indennitario di "pendolarismo"
negli altri casi pure la sede di destinazione disti più di 15 km. Sia dalla
residenza del lavoratore (dimora abituale) che dalla precedente sede di
lavoro;
- l'indennità di pendolarismo verrà corrisposta individualmente per il
periodo di distacco, con un massimo 12 mesi; detta indennità sarà pari a
- lire 100.000 lorde mensili per percorrenze giornaliere (andata e ritorno)
superiori a 3okm e pari o inferiori a 60 km.
- Lire 200.000 lorde mensili per percorrenze giornaliere (andata e ritorno)
superiori a 60 km e pari o inferiori a 90 km;
- Lire 300.000 lorde mensili per percorrenze giornaliere (andata e ritorno)
superiori a 90 km e pari o inferiori a 120 km;
- Lire 400.000 lorde mensili per percorrenze giornaliere (andata e ritorno)
superiori a 120 km:
- ai dipendenti delle Aziende del Gruppo che verranno assunti
in Banca di Roma saranno applicati i trattamenti economici, normativi e
previdenziali in essere presso la Banca medesima:
Saranno fatti salvi comunque gli inquadramenti posseduti
(compatibilmente con l'ordinamento dei gradi esistenti) nonché le anzianità
maturate ed il trattamento retributivo complessivamente percepito
I relativi rapporti di lavoro proseguiranno senza soluzione di
continuità a tutti gli effetti (part-time, ferie, festività, banca delle ore,
etc.), i trattamenti di fine rapporto saranno conseguentemente trasferiti alla
Banca di Roma;
- per favorire per quanto possibile detta mobilità, saranno previsti idonei
programmi formativi e/o addestrativi e, ove necessario, corsi di
riqualificazione professionale;
- nel mese di ottobre del corrente anno le Parti, a livello aziendale, si
incontreranno per verificare gli effetti prodotti dall'applicazione di tale
iniziativa, a meno che detta verifica non sia stata già effettuata in sede di
confronto sui piani di riorganizzazione e sulle iniziative finalizzate allo
sviluppo dell'efficienza e redditività delle singole aziende;
- saranno inoltre adottate, nell'ambito del confronto previsto dal verbale
di Accordo del 7 luglio 2000, soluzioni finalizzate a salvaguardare situazioni
pregresse in tema di previdenza complementare;
- in caso di domande concorrenti per la stessa destinazione, la Capogruppo
si impegna, compatibilmente con i profili professionali richiesti, ad
accogliere prioritariamente le domande di trasferimento precedentemente
inoltrate dal personale della Capogruppo medesima;
- la Capogruppo si impegna, inoltre, per la durata di un biennio a non
adottare provvedimenti di trasferimento nei confronti del personale
interessato dal presente Accordo, salvo diversa richiesta o consenso del
lavoratore;
- le agevolazione creditizie a tasso riservati ai dipendenti in servizio
proseguiranno il loro normale ammortamento alle condizioni previste
nell'Azienda di provenienza
FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UILCA