BANCA DI ROMA

   ACCORDO PER LA CONCENTRAZIONE

TRA IL BANCO DI SANTO SPIRITO

 ED IL BANCO DI ROMA

riguardante il personale appartenente alle categorie

 quadri, impiegati, commessi ed ausiliari

  

Stipulato in Roma il 18 giugno 1992


PREMESSO

 

                    che II 5 febbraio 1992 l’IRI, l’Ente Cassa di Risparmio di Roma, Ia S.I.PA.B., il Banco di Santo Spirito ed il Banco di Roma hanno convenuto con le Organizzazioni sindacali F.A.B.I., F.A.L.C.R.I., F.I.B.A./C.I.S.L., F.I.S.A.C./C.G.I.L. e U.I.B/UI.L

su di un << ProtocoIlo d’intesa >> tendente al raggiungimento di livelli sempre più avanzati di relazioni sindacali;

 

                    che in questo ambito, per favorire un costruttivo confronto, e stato creato un Comitato costituito:

 

   per parte aziendale dai Signori:

dott. Aldo Confessore, dott. Mario Carbone, dott. Tullio Ruggiero, dott. Franco De Angelis, dott. Gianfranco Balbo­ni, avv. Paolo Pasqualini, dott. Giacomo Canale, avv. Antonio Mazzella, dott.ssa Maria Clotilde Marini e dott. Fabrizio Pensieroso;

 

   per parte sindacale dai Signori:

Carlo Giorgetti, Enrico Marchesi, Mauro Morelli, Riccardo

PoIlini, Gaetano A. Russo, Enrico Sanguigni, Elisabetta

Scarano per Ia F.A.B.I.,

 

Francesco Esposito, Massimo Ingelido, Michele Inturri,

Carmine Rossomando per Ia F.A.L.C.R.I.,

 

Gianni Carocci, Paolo Allegretti, Pietro Altavilla, Paolo Battisti, Attilio Bellucci, Luigi De Fino, Ugo lannuzzi per Ia F.I.B.A./C.I.S.L.

 

Nicoletta Rocchi, Sergio Bui, Darlo Luigi Baldazzi, Vladimi­ro Chionna, Raffaele Moneglia, Fausto Ricci, Gloria Spada­nuda per Ia F.I.S.A.C./C.G.I.L.,

 

EIio Porino, Rita Bellini, Nicola Ceccarossi, Carlo Corda, Aurello Moscatelli, Marco Pessina, Danilo Piazzesi per Ia

U.I.B./U.I.L.;

 

                    che tale Comitato, dopo un approfondito esame delle vane problematiche connesse sia al graduale processo di armoniz­zazione del trattamenti contrattuali e previdenziali che agli argomenti di rinvio alla Contrattazione Integrativa Aziendale, ha completato il 18 giugno 1992 l’attività prevista alla lettera B) del citato Protocollo d’intesa;

 

Si è convenuto sul seguente:


 

PREMESSO

 

 

  che il 6 febbraio 1992 l’IRI, l’Ente Cassa di Risparmio di Roma, Ia S.I.PA.B., il Banco di Santo Spirito ed il Banco di Roma hanno convenuto con le Organizzazioni sindacali C.I.S.N.A.L. CREDITO, F.A.S.I.B./Conf. S.A.L. e S.I.L.C.E.A./C.I.S.A.L. su di un <<Protocollo d’intesa>> tendente al raggiungimento di livelli sempre più avanzati di relazioni sindacali;

 

  che in questo ambito, per favorire un costruttivo confronto, è stato creato un Comitato costituito:

 

   per pane aziendale dai Signori:

dott. Aldo Confessore, dott. Mario Carbone, dott. TuIIio Ruggiero, dott. Franco De Angelis, dott. Gianfranco Balbo­ni, avv. Paolo Pasqualini, dott. Giacomo Canale, avv. Antonio Mazzella, dott.ssa Maria Clotilde Marini e dott. Fabrizio Pensieroso;

 

   per pane sindacale dai Signori:

Tony Augello, Maurizio Carlucci, EIio De Lillis, Giuliano Ranalli, Enrico Marongiu, Salvatore Montalbano, Stefano Pierantozzi per Ia C.I.S.N.A.L. CREDITO,

 

Claudio Gaetani, Pietro Bianca, Piergiorgio Camelli­ni, Umberto Chionetti, Mauro Facchini per Ia F.A.S.I .B./Conf.S.A.L.,

 

Dante Cecca, Maurizio Baietti, Maurizio Ballotta, Giuseppe Cerrito, Gabriele Limido, Guido Ruspanti, Francesco Stra­vino per Ia S.I.L.C.E.A./C.l.S.A.L.;

 

  che tale Comitato, dopo un approfondito esame delle vane problematiche connesse sia al graduale processo di armoniz­zazione dei trattamenti contrattuali e previdenziali che agli argomenti di rinvio alla Contrattazione lntegrativa Aziendale, ha completato ii 18 giugno 1992 l’attività prevista alla lettera B) del citato Protocollo d’intesa;

 

si è convenuto sul seguente:


 

ACCORDO PER LA CONCENTRAZIONE TRA IL BANCO DI SANTO

SPIRITO ED IL BANCO DI ROMA, RIGUARDANTE IL PERSONALE

APPARTENENTE ALLE CATEGORIE QUADRI, IMPIEGATI,

COM­MESSI ED AUSILIARI.

 

 

AREA DI APPLICAZIONE

ART. 1

 

II   presente accordo costituisce Ia regolamentazione azienda­le della Banca di Roma; è sostitutivo, a tutti gli effetti, dell’Accor­do 28 novembre 1990 per Ia concentrazione tra Ia Cassa di Risparmio di Roma ed II Banco di Santo Spirito, vigente presso il Banco di Santo Spirito, nonché del C.I.A. 2 giugno 1988 vigente presso il Banco di Roma; esso decorre dal 10 agosto 1992 e, per le materie di cui all’art. 153 del C.C.N.L. 23 novembre 1990, rappresenta anche Ia contrattazione integrativa prevista dal C.C.N.L. medesimo.

 

Norme transitorie

A) Fino alla data della concentrazione continuano ad essere applicati, presso il B.S.S. ed il B.R., l’accordo 28 novembre 1990 ed II C.I.A. 2 giugno 1988.

B) Nel periodo precedente Ia concentrazione il B.S.S. ed il B.R. potranno operare reciproci distacchi di personale, al fine di preparare e realizza­re l’integrazione delle rispettive strutture.

 

 

QUADRI

ART. 2

 

La categoria e strutturata su due livelli:

  Quadro

  Quadro super.

II   grado di quadro super spetta al personale incaricato di svolgere Ia seguente mansione:

 

  Capo Agenzia presso le dipendenze non rette da un funziona­rio.

 

La qualifica di quadro spetta aI personale incaricato di svolgere le seguenti mansioni:

 

  Vice Capo Agenzia — laddove previsto — presso le dipen­denze con organico di almeno sette elementi (esclusi com­messi ed ausiliari) compreso ii Capo;


 

  Addetto coordinatore a sportello speciale distaccato (ad es. sportello leggero, sportello interno, ecc.) funzionante in via continuativa con organico di almeno quattro elementi.

 

I lavoratori appartenenti alla categoria del quadri possono essere utilizzati, indifferentemente, in tutte le mansioni di perti­nenza della categoria stessa, indipendentemente dal grado

rivestito.

 

Note a verbale

1) Dal computo degli elementi che, ai sensi del 3° comma del presente articolo, concorrono all’attribuzione dell’inquadramento nella categoria, viene escluso il personale in prova, quello in addestramento e quello assunto con il contratto di formazione e lavoro per tutta Ia durata del contratto stesso.

 

2) Si intende funzionante in via continuativa lo sportello speciale distaccato (c.d. <<sportello Leggero>>) aperto per almeno 3 mesi l’anno.

 

Norma transitoria

Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 marzo 1993 per individuare, alla luce del nuovo assetto organizzativo della Banca di Roma, le ulteriori figure professionali che daranno titolo all’inserimento nella categoria dei quadri.

 

Nel mese di ottobre 1992 le parti Si incontreranno per un primo esame della situazione.

 

 

IMPIEGATI

 

ART. 3

 

Gli appartenenti alla categoria impiegatizia, ad esclusione degli impiegati di 2ª, possono essere utilizzati, indifferentemente, in tutte le mansioni di pertinenza della categoria stessa.

 

Dichiarazione dell’Azienda

La Banca, nell’attribuzione degli incarichi e delle mansioni, terra comunque conto delle posizioni del Capi Ufficio che abbiano conseguito II grado in virtù dell’espletamento di specifiche mansioni, al fine di utilizzare al meglio, in compiti di equivalente importanza, le professionalità acquisite.

 

ART. 4

 

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 12 del C.C.N.L. 23 novembre 1990 sono impiegati di 1ª coloro che, in via continuati­va e prevalente, siano adibiti:


 

   al telex, con mansioni eccedenti Ia semplice trasmissione dei messaggi;

 

alle segreterie presso Ia Direzione Generale e svolgano mansioni di tipo segretariale compresa Ia dattilografia;

presso l’Uficio Corriere al maneggio in transito di titoli e valori ed all’esame di merito della corrispondenza in arrivo ai fini dell’inoltro della stessa alle Strutture di competenza;

 

presso il Servizio Legale e Recupero Crediti ai seguenti compiti: iscrizioni e trascrizioni presso le Conservatorie dei registri immobiliari; registrazione di atti presso gli Uffici del Registro; preparazione della documentazione relativa alle ese­cuzioni immobiliari; richieste presso Ia Procura della Repubblica di copie di cambiali e di assegni sequestrati; maneggio di denaro necessario alle suddette incombenze, con relativa responsabili­tà;

 

presso i Servizi Crediti Ordinari e Speciali ai seguenti compiti: assegnazione, ai tecnici incaricati, delle visure da effettuare presso Pubblici Registri; controllo formale delle stesse visure e loro inoltro alle dipendenze richiedenti o agli Istituti corrispondenti; controllo delle fatture emesse dai visuranti per le proprie prestazioni;

 

  ai compiti di banditori del Pegno;

 

  presso le Custodie del Pegno a tutte le attività relative alla movimentazione, custodia e restituzione dei pegni, ivi compresi i rapporti con Ia clientela;

 

presso il CEO, oltre che allo svolgimento in modo promi­scuo di mansioni proprie delle categorie del commessi e degli ausiliari — connesse prevalentemente alla normale manutenzio­ne, pulizia e rifornimento dei macchinari ed allo smistamento degli elaborati — anche alla gestione delle stampanti/microfi­ches; all’archivio centrale microfilms; al trasferimento dei dati su supporti automatici o magnetici, in quanto interpretino i dati stessi operando le necessarie scelte; al control lo della bontà dei dati di entrata e/o di uscita, oppure alla quadratura degli elaborati del Centro Elettronico, in forza presso gli uffici contabili dello stesso; alla archiviazione dei supporti, quali nastri magneti­ci e dischi, ed all’aggiornamento dei relativi registri;

 

presso II Centro operativo portafoglio agli esiti e richiami.


ART. 5

 

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 13 del C.C.N.L. 23 novembre 1990, sono impiegati di 2ª coloro i quali, in via continuativa e prevalente, siano adibiti:

 

  al protocollo della corrispondenza in partenza ed in arrivo ed allo smistamento della stessa;

  alla riproduzione effetti e documenti vari presso l’Ufficio smistamento;

  a due dei seguenti servizi in qualità di unici addetti o di coordinatori del lavoro di altri: economato, archivio, stampa ed apertura corriere.

 

 

Norma transitoria

Al momento della concentrazione sarà effettuata una verifica per l’individuazione degli impiegati di 2ª che svolgano mansioni promiscue al fine del loro inquadramento tra gli impiegati di 1ª della nuova Azienda.

II suddetto inquadramento non preclude l’adibizione degli interessati anche ai compiti propri della qualifica di provenienza.

 

 

Nota a verbale

Con riferimento a quanto previsto al 1° comma, 3° alinea, del presente articolo, l’Azienda curerà, secondo le esigenze operative, di concentrare in ma sola persona i lavori di economato, archivio, stampa ed apertura corriere, onde consentire l’adibizione prevalente che dà diritto all’inquadra­mento di impiegato di 2ª.

 

 

COMMESSI

 

ART. 6

 

In aggiunta a quanto stabilito dall’art. 15 del C.C.N.L. 23 novembre 1990 spetta Ia qualifica di commesso ai lavoratori addetti in via continuativa e prevalente:

 

  alla divisione di posta, documenti, pratiche, contabili per il successivo inoltro agli uffici;

  al magazzino stampati, con mansioni di prelievo e/o contazione e/o spedizione stampati, cancelleria o materiali vari.

 

I commessi che svolgono in misura significativa mansioni promiscue senza che vi siano i requisiti di continuità e prevalen­za previsti per l’inquadramento superiore, potranno essere inquadrati tra gli impiegati di 2ª.


 

II     suddetto inquadramento non preclude I’adibizione degli interessati anche ai compiti propri della qualifica di provenienza.

 

 

Norma transitoria

All’atto della concentrazione viene effettuata una verifica per l’individua­zione dei commessi di provenienza del B.R. che, svolgendo in misura significativa mansioni promiscue, possano essere inquadrati tra gli impie­gati di 2ª.

 

Dichiarazione delle OO.SS.

Le OO.SS. raccomandano all’Azienda di tenere in particolare considera­zione I Capi Commessi ai fini dell’inquadramento superiore per mansioni promiscue.

 

 

AREA EDP

 

ART. 7

 

Agli impiegati ed ai quadri che nell’ambito del CED o di strutture analoghe svolgono le mansioni appresso elencate vengono corrisposte, per Ia durata di adibizione alle mansioni stesse, le indennità seguenti, per 12 mensilità annue:

L. 50.000      = ad operatori: dopo 6 mesi di anzianità nelle

                           mansioni;

L. 90.000     =    ad operatori: dopo 24 mesi di    anzianità nelle

                           mansioni;

L. 90.000     =    a programmatori e sistemisti: dopo 6   mesi di

                           anzianità nelle mansioni;

L. 120.000   =    ad operatori: dopo 48 mesi di    anzianità nelle

                           mansioni;

L. 120.000   =    a programmatori e sistemisti: dopo 24 mesi di

                           anzianità nelle mansioni;

L. 150.000   =    a programmatori e sistemisti: dopo 48 mesi di

                           anzianità nelle mansioni.

 

Le suddette somme competono per il solo periodo di svolgi­mento delle mansioni e saranno, in ogni caso, assorbite nell’e­ventuale passaggio a funzionario.

 

Nota a verbale

Ai fini del presente articolo si intende:

 

per programmatore: colui che cura l’analisi e Ia realizzazione del software applicativo;


 

per sistemista: colui che cura l’analisi e Ia definizione degli aspetti inerenti I mezzi hardware, il software di base, i prodotti-programma e le strutture di dati del sistema elaborativo o delle telecomunicazioni, sia in relazione alla loro installazione che al loro utilizzo. Fornisce assistenza alle applicazioni ed alle attività operative;

 

per operatore: colui che cura l’inserimento e Ia gestione dei mezzi hardware, del software e delle reti di telecomunicazione in dotazione al CEO o in altra struttura analoga.

 

 

Dichiarazione aziendale

L’Azienda dichiara Ia disponibilità ad esaminare con le OO.SS. le posizioni professionali degli addetti al settore EDP a completamento del processo di unificazione dei due centri.

 

 

 

PREMIO Dl RENDIMENTO

 

ART. 8

 

II   premio di rendimento viene corrisposto con i criteri e le misure che di seguito Si riportano:

1)  dipendenti con classifica di <<ottimo>>, un importo non inferio­re al 181% della retribuzione per i quadri ed al 170% per gli impiegati, I commessi e gli ausiliari;

dipendenti con classifica di <<distinto>>, un importo non infe­riore al 176% della retribuzione per i quadri ed al 165% per gli impiegati, I commessi e gli ausiliari;

dipendenti con classifica di <<buono>>, un importo non inferio­re al 166% della retribuzione per i quadri ed al 155% per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari;

dipendenti con classifica di <<normale>>, un importo non inferiore al 151% della retribuzione per i quadri ed al 140% per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari;

 

2)  ai dipendenti con classifica non inferiore a “normale”, oltre agli importi di cui al punto 1), competono le somme annue di cui appresso:

          Quadro Super                                              L. 1.514.569

          Quadro                                                          L. 1.490.259

          Capo Ufficio                                                 L. 1.451.514

          Vice Capo Ufficio                                        L. 1.411.770

          Capo Reparto                                              L. 1.388.443


 

          Impiegato di 1ª                                             L. 1.368.017

          impiegato di 2ª                                             L. 1.336.973

          Capo Commessi                                         L. 1.327.122

          Commesso                                                   L. 1.317.271

          Ausiliari                                                         L. 1.285.632

 

3)  al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno di compe­tenza del premio che abbia riportato Ia classifica di <<ottimo>> sarà, inoltre, corrisposta una somma di L. 600.000 lorde annue;

 

4)  al personale assegnato o temporaneamente addetto agli sportelli delle dipendenze — sempreché abbia riportato per l’anno di competenza del premio Ia classifica di almeno <<normale>> — competono inoltre:

a)  una somma di L. 96.036 lorde annue;

b) una somma pan al 14, 5% della retribuzione.

Tali somme, salvo quanto previsto al successivo punto 9), saranno corrisposte in relazione ai mesi di assegnazione o permanenza presso gli sportelli di cui sopra, computando come mese intero i periodi di assegnazione o adibizione, anche non continuativi, superiori a 15 giorni di calendario o a 11 giorni lavorativi nei mese;

 

5)  II premio annuale di rendimento — se ed in quanto spettante

— sarà erogato al personale che al 31 dicembre dell’anno di riferimento del premio stesso abbia compiuto il periodo di prova, in proporzione dei mesi di servizio prestati tra Ia data di assunzione e Ia indicata data del 31 dicembre, arrotondan­dosi a mese intero le frazioni di mese;

 

6)  le note di classifica indicate ai punti 1), 2), 3) e 4) sono quelle relative all’anno di competenza del premio;

 

7)  Ia retribuzione di cui al presente articolo è riferita alla normale mensilità del mese di dicembre dell’anno di compe­tenza del premio di rendimento, esclusi gli assegni familiari e Ia indennità di scala mobile;

 

8)  fermo quanto previsto ai punti 4) e 9), al personale che, nell’anno di competenza del premio, sia rimasto assente,


 

     all’art. 90 del C.C.N.L. 23 novembre 1990, infortuni per cause di servizio, astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, permesso ai donatori di sangue di cui alla legge n. 587/1967, malattie a carattere oncologico, ricoveri in sanatorio per T.B.C., permessi sindacali retribuiti.

 

ART. 10

 

II   premio di rendimento verrà erogato come appresso:

a)  nel mese di giugno dell’anno di competenza: per Ia parte relativa alle componenti previste dall’art. 8 calcolate, in via provvisoria, sulla mensilità in corso;

b)  nel mese di giugno dell’anno successivo: per quanto riguarda

Ia componente legata alla presenza in servizio di cui all’art.

9 nonché per gli eventuali conguagli derivanti dal calcolo

definitivo delle componenti di cui all’art. 8.

Ai fini della corresponsione di cui alla lettera a) si terra conto dell’ultima classifica assegnata ovvero di quella di <<normale>> per il personale di nuova assunzione.

Nei casi di esclusione dal premio di rendimento per mancan­za delle condizioni di cui all’art. 8, ovvero qualora, in applicazio­ne dello stesso art. 8, competa un premio diverso da quello erogato ai sensi della lett. a) del presente articolo, il conguaglio verrà effettuato nel giugno dell’anno successivo a quello di competenza del premio sugli importi di cui alle lettere a) e b) sopra citate.

Qualora detti importi non siano sufficienti ai fini dell’intero recupero si opererà sulle gratificazioni di dicembre dello stesso anno.

Norma transitoria

Per i dipendenti provenienti dal B.R. il premio di rendimento di cui agli art. 8 e 9 verrà erogato, con i criteri di cui al presente articolo, in modo da ripartire in quattro anni II conseguimento dell’intero miglioramento previ­sto, a decorrere dal premio di competenza dell’anno 1993. Tale migliora­mento avverrà con incrementi percentuali annui del 20% per i primi due anni e del 30% per i restanti due.

 

 

PEGNO

ART. 11

 

Al personale tecnico ed agli addetti alle custodie del pegno sono corrisposte le indennità di rischio appresso indicate nelle misure e con I criteri di cui alla allegata tabella A:


 

  indennità di rischio per attività di perizia;

  indennità di rischio custodia.

 

Le variazioni delle percentuali per l’applicazione dell’inden­nità di rischio di pertinenza degli stimatori saranno attuate previa consultazione con le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

II   personale del Pegno con mansioni di Perito Tecnico — ad eccezione degli stimatori titolari di sportello — sarà adibito alla stima dei pegni a turni settimanali. I turni saranno stabiliti, comunque, in modo da consentire un’equa ripartizione del lavoro di stima tra ii personale adibito.

Nessuna indennità di rischio verrà corrisposta al personale durante II periodo trascorso fuori delle custodie per avvicenda­mento.

Al personale adibito presso II Pegno a particolari mansioni, limitatamente aI periodo di adibizione alle mansioni stesse, sono corrisposte le indennità appresso indicate, nelle misure e con i criteri di cui alla allegata tabella B:

 

1)  <<indennità di specializzazione>> da corrispondere aI personale adibito alla stima del pegni e proveniente dal ruolo speciale <<Tecnici del Pegno>>;

 

2)  <<indennità banditore>> da corrispondere per ogni giorno di effettiva prestazione;

 

3)  <<indennità incasellamento pegni non preziosi>> da corrispon­dere al personale delle custodie;

 

4)  <<indennità restituzione pegni>> da corrispondere ai cassie­ri-terminalisti incaricati, anche in via giornaliera, della restitu­zione dei pegni, in aggiunta all’indennità di rischio cassa;

 

5)  <<indennità di rimborso spese vestiario>> per gli addetti alle custodie ed alla restituzione dei pegni non preziosi presso l’edificio di Piazza Monte.

 

Note a verbale

Le parti si danno atto che Ia regolamentazione dell’indennità di rischio custodia di cui al presente articolo riguarda esclusivamente gli addetti alle custodie ubicate nell’edificio di Piazza Monte.

Gli addetti alle custodie presso le altre dipendenze, per le attività di custodia e/o di cassa, percepiranno esclusivamente l’indennità di rischio prevista per II personale incaricato del servizi di cassa.



Ai cassieri terminalisti incaricati dell’attività di perizia compete Ia relativa indennità di rischio.

 

 

TICKET MENSA

ART. 12

 

In sostituzione della previsione di cui all’art. 160 del C.C.N.L. 23 novembre 1990 viene corrisposto al personale un buono pasto per un importo di L. 6.000 per ogni giornata di effettiva presenza, alle condizioni gia in atto presso il B.S.S.

 

 

POLIZZA SANITARIA

ART. 13

 

I quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari vengono assicurati mediante polizza per Ia tutela sanitaria con premio, a carico dell’Istituto, di L. 500.000 per ciascun dipendente ed il suo nucleo familiare fiscalmente a carico.

 

 

Norma transitoria

Per il personale proveniente dal B.R. Ia norma decorre dal 10 gennaio

1993.

 

PREMIO Dl ANZIANITA

ART. 14

 

II   premio di anzianità viene corrisposto in due distinte erogazioni: al compimento del 25° e del 30° anno di effettivo servizio, nelle percentuali, rispettivamente, del 25% e del 13% della retribuzione annua lorda.

Per Ia corresponSione del premio di anzianità saranno con­teggiate le anzianità maturate presso Ia propria Azienda ovvero altre Aziende di credito già assorbite dagli stessi Istituti all’atto della concentrazione.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 115, lett. a) e g) del C.C.N.L. 23 novembre 1990 il premio di anzianità verrà corrisposto pro quota per l’erogazione di riferimento.

 

 

Norma transitoria

Al personale del B.R. che, al 10 agosto 1992, abbia maturato almeno 5 anni di anzianità effettiva di servizio, i premi vengono corrisposti, per


 

I periodi prestati presso II B.R., con I criteri già in vigore presso ii Banco stesso.

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI

 

ART. 15

 

II  personale viene assicurato mediante polizza con premio a carico dell’Istituto, contro infortuni e rischi professionali ed <<in intinere>> che provocassero invalidità permanente o morte.

 

 

Dichiarazione dell’Azienda

Non appena Ia Compagnia di Assicurazione avrà definito Ia polizza assicurativa l’Azienda ne darà informativa alle OO.SS.

 

ORARI DI LAVORO

 

ART. 16

 

L’orario di lavoro giornaliero viene articolato secondo le norme previste dal C.C.N.L. 23 novembre 1990.

Orari diversi potranno essere fissati in relazione alle esigen­ze delle vane piazze.

Per Ia piazza di Roma, in via sperimentale, verrà adottato il

seguente orario:

orario di lavoro : 8.20 - 16.35;

intervallo: 45 minuti.

 

FESTIVITÀ SOPPRESSE

 

ART. 17

 

Fermi restando I criteri fissati dal C.C.N.L. 23 novembre 1990 per Ia fruizione dei permessi sostitutivi delle festività soppresse, il numero di detti permessi e stabilito in 5 giornate annue.

 

Norma transitoria

Per II personale proveniente dal B.R. II presente articolo decorre dal 1° gennaio 1993.

 

FONDO Dl PREVIDENZA AZIENDALE

 

ART. 18

 

II   Fondo di previdenza aziendale per il personale proveniente dalla C.R.R. rimarrà in vigore, con tutte le norme in esso


 

previste, anche per quanto riguarda gli eventuali riflessi per ii personale in quiescenza.

II personale di nuova assunzione sarà iscritto nel Fondo Pensioni operante alla data della concentrazione.

 

Norma transitoria

Le parti si impegnano, per quanto di reciproca competenza, a rendere possibile l’integrazione del Fondo del Personale del B.R. e del Fondo del Personale del B.S.S. con tutti I rapporti che ad essi fanno capo.

II nuovo Fondo, che diventerà il Fondo della Banca di Roma, assicurerà le prestazioni pensionistiche secondo II nuovo Statuto.

 

MOBILITA

ART. 19

 

II   presente articolo riguarda i trasferimenti conseguenti alla concentrazione che comportano spostamenti territoriali al di fuori del comune ove e ubicato ii posto di lavoro, semprechè Ia nuova sede disti almeno 30 chilometri dalia precedente e non comporti un significativo avvicinamento alla residenza del dipen­dente.

L’Azienda, nell’attuare i suddetti provvedimenti, dovrà tener

conto:

1)  delle località indicate dai dipendenti;

2)  della collocazione del dipendenti in località che comportino il minor disagio, nel caso di impossibilita a soddisfare le aspirazioni manifestate dagli stessi e in mancanza di indica­zioni preferenziali.

In dette circostanze l’Azienda dovrà tener conto dell’anzianità anagrafica e/o di servizio; delle condizioni di salute; delle situazioni familiari e/o personali dei dipendenti. L’Azienda comunicherà periodicamente alle OO.SS. i trasferi­menti di cui al primo comma.

L’informativa alle OO.SS. sarà preventiva qualora i trasferi­menti di cui al primo comma riguardino gruppi consistenti di lavoratori.

 

 

Raccomandazioni delle OO.SS.

Le OO.SS. raccomandano di tenere in particolare considerazione e rico­noscere, nelle forme usuali, il disagio del lavoratori messi in mobilità in aree particolari per quanto riguarda I collegamenti viari.

Raccomandano altresì di individuare, per quanto riguarda significativi


 

processi di mobilità, in presenza di scelte strategiche connesse alla concentrazione che dovessero avere come conseguenza ineliminabile un’accentuazione del fenomeno, le linee generali per una impostazione operativa dei relativi progetti che tenga conto della finalità di raggiungere, ove possibile, il consenso del lavoratori interessati.

Al fine di favorire l’adeguamento delle capacità professionali del personale interessato da trasferimenti conseguenti a modifiche o riconver­sioni organizzative di strutture aziendali, le OO.SS. raccomandano, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo I.R.I. del febbraio 1992, lett. A, 3° comma, 2ª linea, di promuovere corsi di riqualificazione del personale, I cui tempi, modalità di effettuazione e contenuti saranno portati preventiva­mente a conoscenza degli Organi di coordinamento delle RR.SS.AA., i quali potranno esprimere le loro valutazioni.

Le OO.SS. raccomandano che nei trasferimenti finalizzati alla riconver­sione professionale e ad un miglior utilizzo del personale si tenga conto delle prospettive di sviluppo professionale e delle aspettative di carriera del dipendenti interessati dai provvedimenti.

 

 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ART. 20

 

Con riferimento alle previsioni del C.C.N.L. 23 novembre 1990 ed agli impegni assunti con il Protocollo I.R.I. del febbraio 1992, si conferma Ia massima disponibilità della Banca a ricercare con le OO.SS. aziendali soluzioni, sul modello di quanto già speri­mentato presso il Banco di Roma, finalizzate ad utilizzare proficuamente I corsi di qualificazione previsti dal 3° e 4° comma dell’art. 135 del vigente C.C.N.L.

Quanto sopra al fine di consentire un adattamento rapido a fronte del processi di cambiamento aziendale e promuovere, nel contempo, Ia crescita professionale del personale.

 

TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NEGLI AM­BIENTI DI LAVORO. ADDETTI Al VIDEOTERMINALI.

 

ART. 21

 

In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e della L. 23 dicembre 1978, n. 833, le Rappresen­tanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmata­ne del presente contratto hanno facoltà di promuovere, unitaria­mente, sopralluoghi presso l’unità produttiva di appartenenza con Ia partecipazione di tecnici qualificati di loro fiducia per rilevazioni sulle condizioni igienico sanitarie degli ambienti di


lavoro e sull’eventuale nocività delle apparecchiature nonché controllo sull’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie professionali.

Tali sopralluoghi si effettuano secondo modalità da concorda­re di volta in volta tra le Rappresentanze Sindacali Aziendali e Ia Direzione locale alla quale devono essere preventivamente comunicati i nominativi dei tecnici incaricati dei sopralluoghi medesimi.

L’Azienda consentirà in sede di sopralluogo ai tecnici di cui ai comma precedenti Ia necessaria agibilità, ivi compresa Ia possi­bilità di intrattenere autonomamente i singoli lavoratori, purché do non arrechi pregiudizio al normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Oltre a quanto previSto dalla legislazione vigente nei casi in cui fra RappreSentanze Sindacali Aziendali ed Azienda si con­cordi sulla esigenza di ulteriori accertamenti, le relative indagini saranno demandate ad Enti o Istituti pubblici scelti di comune accordo che diano garanzie di poter condurre in proprio le indagini predette. L’onere degli accertamenti previsti dal presen­te comma sarà a carico dell’Azienda. In relazione a situazioni di nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali effet­tuate secondo Ia procedura di cui al comma precedente, che l’Azienda si impegna a rimuovere, potrà essere concordata, di volta in volta, l’attuazione di accertamenti medici specifici, anche con carattere di periodicità, da affidare ad Enti o Istituti specializ­zati, II cui onere sarà ad esclusivo carico dell’Azienda.

Nelle assemblee del personale — da tenersi a norma della Convenzione per I diritti e le relazioni sindacali presso le Aziende di credito e finanziarie — quando si discuta di tutela della Salute e di integrità fisica del lavoratori possono anche partecipare tecnici designati unitariamente dalle RR.SS.AA. che promuovono le assemblee medesime.

Presso le Filiali di Roma, Milano, Torino e Genova è istituita una camera di medicazione con funzioni di pronto soccorso in locali appositamente attrezzati, funzionanti in tutta Ia durata dell’orario di lavoro. Presso le altre Filiali e istituita una attrezza­tura di pronto soccorso adeguata alle relative eSigenze.

 

Note a verbale

1) Per <<unitariamente>> si intende che Ia richiesta delle iniziative in parola dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le RR.SS.AA. delle OO.SS. che siano costituite nell’unità produttiva.


 

2) Per l’effettuazione del sopralluoghi di cui al 2° comma le RR.SS.AA. informeranno preventivamente le Direzioni locali. Tali sopralluoghi si svolgeranno tenendo conto delle necessità organizzative dell’Azienda e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in relazione alla funzione del predetti tecnici.

3) Al fini del 6° comma, per Filiale si intende:

a)   Roma: gli immobili di Largo Fochetti, Viale Tupini, Largo Anzani, Via Molfetta, Via Rizzo;

b)   Milano, Napoli, Torino e Genova: II complesso della unità produttiva (Filiale e Agenzie) operante nell’ambito del comune.

 

Si chiarisce che Ia prima nota a verbale di cui sopra ha efficacia nell’ambito del singoli rappruppamenti sindacali, le cui sigle hanno sotto­scritto in via autonoma il presente contratto.

 

ART. 22

 

Ad iniziativa delle Segreterie Nazionali degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA. costituite nell’ambito delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. l’Azienda da luogo con periodicità annua­le ad incontri al fine di:

esaminare le problematiche di carattere generale attinen­ti alle condizioni ambientali ed ergonomiche del locali di lavoro e delle attrezzature;

  valutare Ia fattibilità di soluzioni e/o accorgimenti finaliz­zati alla tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;

  affrontare le questioni di natura ambientale ed ergonomi­ca segnalate dalle RR.SS.AA. in occasione di incontri semestrali che possono avere carattere di interesse gene­rale per tutto il personale della Banca;

esprimere valutazioni, ove possibile suffragate da pareri qualificati, in ordine a:

 

a)  impianti ed apparecchiature le cui caratteristiche di impiego possano determinare fenomeni fisico-chimici (quali ad es.: rumore, radiazione, illuminazione, polve­re, ecc.) che, per natura e/o intensità, siano suscettibili, allo stato delle conoscenze scientifiche (tecnico-medi­che), di incidere sulla salute del lavoratori;

 

b)  materiali e Sostanze (quali ad es.: carte autocopianti, solventi, ecc.) Ia cui composizione e livelli di concentra­zione, correlati alle modalità d’uso, possano risultare


     alto stato delle conoscenze scientifiche (tecnico-medi­che) nocivi alla salute del lavoratori.

 

 

Gli incontri in parola, che hanno luogo presso Ia Direzione Centrale, devono tenersi unitariamente con tutte le organizzazio­ni sindacali del lavoratori firmatarie del presente contratto su richiesta anche di una sola delle predette organizzazioni sinda­cali e sono indetti dall’Azienda, con effetto anche nei confronti delle citate altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta stessa.

All’atto della richiesta le organizzazioni sindacali devono indicare tutti gil argomenti che formeranno oggetto dell’incontro medesimo.

Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori che inten­dano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamen­te all’Azienda I nominativi del propri dirigenti (in numero non superiore a tre per ogni organizzazione) che interverranno agIi incontri stessi.

A detti dirigenti l’Azienda accorda permessi retributi per Ia partecipazione ai suddetti incontri.

 

Dichiarazioni dell’Azienda

L’Azienda avrà cura di adottare negli ambienti di lavoro soluzioni idonee ad attenuare I rumori ed II pulviscolo, nonché ad assicurare soddisfacenti valori di luminosità, di temperatura e di ricambio d’aria.

L’Azienda procurerà di non adibire al videoterminali le lavoratrici in stato di gravidanza.

L’Azienda accoglierà le richieste del lavoratori di età superiore a 45 anni, addetti in via esclusiva e continuativa ai videoterminali, di essere utilizzati in altre mansioni proprie della categoria di appartenenza, compati­bilmente con le esigenze del servizio.

 

ART. 23

 

Le previsioni di cui all’art. 76 del C.C.N.L. 23 novembre 1990 sono integrate dalle disposizioni seguenti.

I lavoratori adibiti a mansioni che comportano l’utilizzo esclusivo di videoterminali o di visori di microfilms/microfiches verranno sottoposti — previa dichiarata disponibilità di ciascun interessato — a visita oculistica.

Dette visite saranno effettuate al momento dell’adibizione e, successivamente, perdurando l’adibizione stessa alle suddette mansioni, ogni quattro anni.


Qualora l’utilizzo di videoterminali non sia esclusivo ma prevalente e continuativo, le visite di cui al secondo comma verranno effettuate ogni sei anni.

I lavoratori di cui ai precedenti comma saranno sottoposti, a loro richiesta, a visita oculistica qualora insorgano disturbi visivi, risultanti da adeguata certificazione specialistica, che possano essere attribuiti al lavoro svolto con le apparecchiature descritte nel 2° comma.

 

 

INTERVENTI SU PROGRAMMI IN CRISI

 

ART. 24

 

A coloro che, su chiamata e fuori dell’orario di lavoro effettuino interventi sui programmi <<In crisi>>, viene corrisposto un importo di L. 80.000 per ogni intervento.

Oltre a quanto previsto al precedente comma, per l’intervento effettuato si applica II trattamento di cui all’art. 70, 2° comma, alinea 2° e 3°, C.C.N.L. 23 novembre 1990.

 

 

GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO ART. 25

 

In relazione a quanto previsto dall’art. 149 del C.C.N.L. 23 novembre 1990, net quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro, verranno attuati I seguenti provvedimenti:

A)  prevenzione delle rapine:

adozione delle misure di sicurezza secondo I criteri fissati nel verbale riservato di accordo del 18 giugno 1992 che fa parte integrante del presente contratto;

B)  garanzia contro i danni:

polizza assicurativa per i casi di morte e di invalidità permanente;

  non responsabilità economica del cassiere, in caso di rapina, anche se II contante asportato supera I massimali stabiliti dalie norme interne di servizio, sempreché nel suoi comportamenti non siano ravvisabili gravi inadem­pienze rispetto alle norme di servizio, derivanti da colpa e/o dolo;

C)  tutela del lavoratore fatto oggetto di violenza e minaccia in occasione di rapina:


  visita medica, a carico dell’Azienda, presso Enti pubblici sanitari qualificati per i lavoratori che ne facciano richie­sta;

  concessione immediata di un breve periodo di riposo al lavoratori che ne facciano richiesta;

  accoglimento dell’eventuale domanda di trasferimento e/o di rotazione compatibilmente con le esigenze di servizio;

D) formazione e aggiornamento del personale sul tema della

sicurezza:

nell’intento di sensibilizzare sull’argomento <<sicurezza>> il

personale sono previsti specifici momenti formativi e di

aggiornamento a cura dell’Azienda e più in dettaglio:

— nei corsi di formazione per i neo assunti;

  nei corsi di cui all’art. 135 del C.C.N.L. 23 novembre 1990;

  informativa a livello locale in occasione dell’installazione di nuovi sistemi a dell’emanazione di nuove norme di servizio, supportata eventualmente da strumenti di comu­nicazione adeguata.

 

 

 

Dichiarazioni dell’Azienda

I)    L’Azienda curerà che presso gli sportelli interni vengano adottate, ove se ne ravvisasse l’esigenza per specifiche situazioni di rischio, adeguate misure di sicurezza da concordare con le Aziende e/o Enti presso I quali viene espletato II servizio;

II)   l’Azienda si impegna ad avvalersi per II trasporto valori di Società specializzate su tutte le piazze ove tale ricorso sia obiettivamente possibile ed opportuno;

III)   l’Azienda porterà a conoscenza del personale le norme di comporta­mento in caso di evacuazione dal posto di lavoro.

 

 

 

RICORSO AVVERSO LA CLASSIFICA

 

ART. 26

 

II   lavoratore che non ritenga rispondente ai suoi meriti Ia classifica assegnatagli potrà ricorrere entro 10 giorni alla Dire­zione dell’istituto che entro un mese deciderà sub ricorso.

Il     ricorrente, ove lo desideri, potrà farsi assistere dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale di una delle Organizzazio­ni Sindacali firmatarie del presente accordo.


 

La Rappresentanza Sindacale Aziendale interessata e autorizzata a tale scopo a richiedere alla Direzione chiarimenti sulla posizione del dipendente nonché notizie relative alle note caratteristiche stilate sui medesimo.

La memoria scritta dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale farà parte integrante del fascicolo del dipendente e gli Organi dell’Istituto, preposti all’esame del ricorsi, ne prenderanno visione.

 

 

 

DIVISE Al COMMESSI

 

ART. 27

 

Al commessi vengono assegnati I seguenti oggetti di vestia­rio:

  ogni anno: 1 divisa estiva con 2 paia di pantaloni; una divisa invernale; 3 cravatte; 3 camicie a manica lunga e 3 camicie estive a mezza manica utilizzabili anche senza giacca, salvo quando sia impedito da motivi di rappreSentanza;

  ogni 2 anni: 3 paia di scarpe di cui 1 di tipo estivo; 3 camici agli addetti ai servizi a all’uso di macchine per cui sia necessaria l’adozione di tali capi a protezione del norma­le abbigliamento;

ogni 3 anni: 1 cappotto; 1 impermeabile (soltanto agli addetti al servizi esterni).

Adeguato abbigliamento verrà assegnato al personale fem­minile della categoria.

 

 

 

Dichiarazione delle parti

Analogo abbigliamento viene assegnato al personale di guardiania ed agli autisti.

 

 

 

PARI OPPORTUNITA

 

ART. 28

 

L’Istituto e le OO.SS. firmatarie del presente accordo costituiranno un comitato misto per verificare le pari opportunità e, se del caso, proporre Ia realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile.


PROGRESSIONI Dl CARRIERA

 

ART. 29

 

In relazione a quanta previsto nel Protocollo d’intesa del febbraio 1992 l’Azienda conferma l’impegno a garantire al personale pari opportunità quanta a progressioni di carriera.

A tale riguardo precisa che sarà fondamentale criterio gestio­nale della nuova Banca quello di individuare, sviluppare ed incentivare tutte le professionalità presenti in Azienda, al fine di raggiungere il più rapidamente possibile elevati livelli di efficien­za e produttività adeguati alla migliore concorrenza ed evitare trattamenti discriminatori.

 

 

 

TRATTAMENTI TRANSITORI RIGUARDANTI IL PERSONALE PROVENIENTE DAL B.S.S.

 

ART. 30

 

Norme transitorie

Le seguenti norme, contenute nell’Accordo 28 novembre 1990, continue­ranno a spiegare i loro effetti fino all’esaurimento degli stessi, nei confronti del personale proveniente dal B.S.S.:

— Art. 2 - Quadri, Norme transitorie, lett. C);

— Art. 3 - impiegati, Norme transitorie, lett. B);

— Art. 6 - Commessi, Norme transitorie, lett. C), E) ed F) 1 alinea;

— Art. 7 - Ausiliari, Norme transitorie, lett. A), B), e C);

— Art. 14 - Premio di rendimento, Norma transitoria, 3° comma;

— Art. 16 - Altri trattamenti indennitari, Norme transitorie;

— Art. 20 - Premio anzianità, Norma transitoria, comma 1° e 3°;

— Art. 22 - Automatismi, Norma transitoria;

— Tabella C.

 

 

 

D1SPOSIZ1ON1 TRANSITORIE E FINALI

 

ART. 31

 

Le modifiche al contenuti del presente accordo, ad esclusione di quelli strettamente legati alla concentrazione, saranno discus­se con le OO.SS. firmatarie dell’accordo stesso, secondo i tempi

te previsioni del C.C.N.L. 23 novembre 1990.

L’Azienda e le OO.SS contratteranno, secondo quanto previ­sto negli accordi del 5 marzo 1992 e del 25 febbraio 1992 per II


premio di produttività relativo agli anni 1990 e 1991, I criteri per l’erogazione della stesso per l’anno 1992.

Le parti si incontreranno, successivamente ai rinnovo del C.C.N.L. 23 novembre 1990, per verificare Ia compatibilità di quanta previsto nel presente accordo in tema di inquadramenti con quanta verrà concordato in sede nazionale.


      TABELLA A

 

1) INDENNITA DI RISCHIO PER ATTIVITA DI PERIZIA

     — per i preziosi      scadenza tre mesi 0,55%00

                                      scadenza sei mesi 0,70%00

     — per i non preziosi scadenza tre mesi 1,30%00

                                      scadenza sei mesi 1,74%00

  per il controllo delle concessioni e Ia stima del prestiti da rinnovane le suddette percentuali saranno ridotte di 1/3, ma l’importo minima non potrà essere inferiore, per il solo controllo delle concessioni, al seguenti importi mensili:

— per i preziosi: Capo Ufficio                                 L. 221 .238

                                   altre qualifiche                            L. 175.327

    — per i non preziosi: Capo Ufficia                          L. 175.327

                                          altre qualifiche                     L. 150.281

 

  per l’attività di perizia relativa alla vendita all’asta, l’in­dennità è rapportata al resti di vendita riguardanti gli oggetti effettivamente preparati per Ia vendita, nella per­centuale della 0,25%.

 

2)  INDENNITA DI RISCHIO CUSTODIA

        (per 12 mensilità)

    — addetti custodia preziosi                           L. 191 .858

    — addetti custodia non preziosi                     L. 159.883


TABELLA B

 

INDENNITA CONNESSE A SVOLGIMENTO DI MANSIONI

      1) indennità di specializzazione (per 14

          mensilità annue):

          — Capo Ufficio e Vice Capo Ufficio            L. 185.114

          — Capo Reparto:

            • con anzianità nelle funzioni di 10

              anni e con un minima di 3 anni di

              permanenza nel grado per chi ci

              pervenga per promozione                          L 138.129

            • con anzianità nelle funzioni inferio-­

              ri al 10 anni                                                  L. 58.841

          — Impiegato di 18:

             • con anzianità nelle funzioni di al­

              meno 10 anni                                               L. 58.841

            • con anzianità nelle funzioni da

              5 a meno di 10 anni                                    L. 42.880

            • con anzianità nelle funzioni inferio­-

              re a 5 anni                                                    L. 30.169

      2) banditori (per ogni giorno di effettiva

          prestazione)                                                     L. 1.770

      3) indennità di incasellamento pegni non

          preziosi (per 12 mensilità annue)                  L. 16.014

      4) addetti alla restituzione pegni (per ogni

          giorno di effettiva prestazione)                      L. 5.000

      5) indennità di rimborso spese vestiario

          (per 12 mensilità annue)                                L. 12.811


 

II Banco di Santo Spirito, il Banco di Roma e Ia Cassa di Risparmio di Roma Holding S.p.A. hanno Inviato alle OO.SS. firmatarie te presente accordo comunicazioni riguardanti i seguenti argomenti:

 

Assunzione superstiti

 

<<Bonus>> di fine rapporto per I quadri, gli impiegati, I commessi e gli ausiliari

 

Buono <<Befana>>

 

Condizioni bancarie

 

Contributo figli — o persone equiparate a carico — handicappati

 

C.R.A.L.

 

Mansioni superiori

 

Provvedimenti di carriera

 

Rimborso spese auto

 

Stampa testo accorda

 

Titolo di studio