BANCA
DI
ROMA
TRA IL BANCO DI SANTO
SPIRITO
ED IL BANCO DI ROMA
riguardante il personale appartenente alle categorie
quadri,
impiegati, commessi ed ausiliari
PREMESSO
—
che
II 5 febbraio 1992 l’IRI, l’Ente Cassa di Risparmio di Roma, Ia S.I.PA.B.,
il Banco di Santo Spirito ed il Banco di Roma hanno convenuto con le
Organizzazioni sindacali F.A.B.I., F.A.L.C.R.I., F.I.B.A./C.I.S.L., F.I.S.A.C./C.G.I.L.
e U.I.B/UI.L
su di un << ProtocoIlo d’intesa >>
tendente al raggiungimento di livelli sempre più avanzati di relazioni
sindacali;
—
che
in questo ambito, per favorire un costruttivo confronto, e stato creato un
Comitato costituito:
•
per parte aziendale dai Signori:
dott.
Aldo Confessore, dott. Mario Carbone, dott. Tullio Ruggiero, dott. Franco De
Angelis, dott. Gianfranco Balboni, avv. Paolo Pasqualini, dott. Giacomo
Canale, avv. Antonio Mazzella, dott.ssa Maria Clotilde Marini e dott. Fabrizio
Pensieroso;
•
per parte sindacale dai Signori:
Carlo
Giorgetti, Enrico Marchesi, Mauro Morelli, Riccardo
PoIlini,
Gaetano A. Russo, Enrico Sanguigni, Elisabetta
Scarano
per Ia F.A.B.I.,
Francesco
Esposito, Massimo Ingelido, Michele Inturri,
Carmine
Rossomando per Ia F.A.L.C.R.I.,
Gianni
Carocci, Paolo Allegretti, Pietro Altavilla, Paolo Battisti, Attilio Bellucci,
Luigi De Fino, Ugo lannuzzi per Ia F.I.B.A./C.I.S.L.
Nicoletta
Rocchi, Sergio Bui, Darlo Luigi Baldazzi, Vladimiro Chionna, Raffaele
Moneglia, Fausto Ricci, Gloria Spadanuda per Ia F.I.S.A.C./C.G.I.L.,
EIio
Porino, Rita Bellini, Nicola Ceccarossi, Carlo Corda, Aurello Moscatelli,
Marco Pessina, Danilo Piazzesi per Ia
U.I.B./U.I.L.;
—
che
tale Comitato, dopo un approfondito esame delle vane problematiche connesse
sia al graduale processo di armonizzazione del trattamenti contrattuali e
previdenziali che agli argomenti di rinvio alla Contrattazione Integrativa
Aziendale, ha completato il 18 giugno 1992 l’attività prevista alla lettera
B) del citato Protocollo d’intesa;
Si
è convenuto sul seguente:
PREMESSO
—
che il 6 febbraio 1992 l’IRI, l’Ente Cassa di Risparmio di Roma, Ia
S.I.PA.B., il Banco di Santo Spirito ed il Banco di Roma hanno convenuto con
le Organizzazioni sindacali C.I.S.N.A.L. CREDITO, F.A.S.I.B./Conf. S.A.L. e
S.I.L.C.E.A./C.I.S.A.L. su di un <<Protocollo d’intesa>>
tendente al raggiungimento di livelli sempre più avanzati di relazioni
sindacali;
—
che in questo ambito, per favorire un costruttivo confronto, è stato
creato un Comitato costituito:
•
per pane aziendale dai Signori:
dott.
Aldo Confessore, dott. Mario Carbone, dott. TuIIio Ruggiero, dott. Franco De
Angelis, dott. Gianfranco Balboni, avv. Paolo Pasqualini, dott. Giacomo
Canale, avv. Antonio Mazzella, dott.ssa Maria Clotilde Marini e dott. Fabrizio
Pensieroso;
•
per pane sindacale dai Signori:
Tony
Augello, Maurizio Carlucci, EIio De Lillis, Giuliano Ranalli, Enrico Marongiu,
Salvatore Montalbano, Stefano Pierantozzi per Ia C.I.S.N.A.L. CREDITO,
Claudio
Gaetani, Pietro Bianca, Piergiorgio Camellini, Umberto Chionetti, Mauro
Facchini per Ia F.A.S.I .B./Conf.S.A.L.,
Dante
Cecca, Maurizio Baietti, Maurizio Ballotta, Giuseppe Cerrito, Gabriele Limido,
Guido Ruspanti, Francesco Stravino per Ia S.I.L.C.E.A./C.l.S.A.L.;
—
che tale Comitato, dopo un approfondito esame delle vane problematiche
connesse sia al graduale processo di armonizzazione dei trattamenti
contrattuali e previdenziali che agli argomenti di rinvio alla Contrattazione
lntegrativa Aziendale, ha completato ii 18 giugno 1992 l’attività prevista
alla lettera B) del citato Protocollo d’intesa;
si è convenuto sul
seguente:
ACCORDO
PER LA CONCENTRAZIONE TRA IL BANCO DI SANTO
SPIRITO
ED IL BANCO DI ROMA, RIGUARDANTE IL PERSONALE
APPARTENENTE
ALLE CATEGORIE QUADRI, IMPIEGATI,
COMMESSI
ED AUSILIARI.
AREA DI APPLICAZIONE
ART.
1
II
presente accordo costituisce Ia regolamentazione aziendale della
Banca di Roma; è sostitutivo, a tutti gli effetti, dell’Accordo 28
novembre 1990 per Ia concentrazione tra Ia Cassa di Risparmio di Roma ed II
Banco di Santo Spirito, vigente presso il Banco di Santo Spirito, nonché del
C.I.A. 2 giugno 1988 vigente presso il Banco di Roma; esso decorre dal
10 agosto 1992 e, per le materie di cui all’art. 153 del C.C.N.L. 23
novembre 1990, rappresenta anche Ia contrattazione integrativa prevista dal
C.C.N.L. medesimo.
Norme transitorie
A)
Fino alla data della concentrazione continuano ad essere applicati,
presso il B.S.S. ed il B.R., l’accordo 28 novembre 1990 ed II C.I.A. 2
giugno 1988.
B)
Nel periodo precedente Ia concentrazione il B.S.S. ed il B.R. potranno
operare reciproci distacchi di personale, al fine di preparare e realizzare
l’integrazione delle rispettive strutture.
QUADRI
ART.
2
La
categoria e strutturata su due livelli:
—
Quadro
—
Quadro super.
II
grado di quadro super spetta al personale incaricato di svolgere Ia
seguente mansione:
—
Capo Agenzia presso le dipendenze non rette da un funzionario.
La
qualifica di quadro spetta aI personale incaricato di svolgere le seguenti
mansioni:
—
Vice Capo Agenzia — laddove previsto — presso le dipendenze con
organico di almeno sette elementi (esclusi commessi ed ausiliari) compreso
ii Capo;
—
Addetto coordinatore a sportello speciale distaccato (ad es. sportello
leggero, sportello interno, ecc.) funzionante in via continuativa con organico
di almeno quattro elementi.
I
lavoratori appartenenti alla categoria del quadri possono essere utilizzati,
indifferentemente, in tutte le mansioni di pertinenza della categoria
stessa, indipendentemente dal grado
rivestito.
Note a verbale
1)
Dal computo degli elementi che, ai sensi del 3°
comma del presente articolo, concorrono all’attribuzione
dell’inquadramento nella categoria, viene escluso il personale in prova,
quello in addestramento e quello assunto con il contratto di formazione e
lavoro per tutta Ia durata del contratto stesso.
2)
Si intende funzionante in via continuativa lo sportello speciale
distaccato (c.d. <<sportello Leggero>>) aperto per almeno 3 mesi
l’anno.
Norma transitoria
Le
parti concordano di incontrarsi entro il 31 marzo 1993 per individuare, alla
luce del nuovo assetto organizzativo della Banca di Roma, le ulteriori figure
professionali che daranno titolo all’inserimento nella categoria dei quadri.
Nel
mese di ottobre 1992 le parti Si incontreranno
per un primo esame della situazione.
IMPIEGATI
ART.
3
Gli
appartenenti alla categoria impiegatizia, ad esclusione degli impiegati di 2ª,
possono essere utilizzati, indifferentemente, in tutte le mansioni di
pertinenza della categoria stessa.
Dichiarazione
dell’Azienda
La
Banca, nell’attribuzione degli incarichi e delle mansioni, terra comunque
conto delle posizioni del Capi Ufficio che abbiano conseguito II grado in virtù
dell’espletamento di specifiche mansioni, al fine di utilizzare al meglio,
in compiti di equivalente importanza, le professionalità acquisite.
ART.
4
Ad
integrazione di quanto previsto dall’art. 12 del C.C.N.L. 23 novembre 1990
sono impiegati di 1ª coloro che, in via continuativa e prevalente, siano
adibiti:
—
al telex, con mansioni eccedenti Ia semplice trasmissione dei messaggi;
—
alle segreterie presso Ia Direzione Generale e svolgano mansioni di
tipo segretariale compresa Ia dattilografia;
—
presso l’Uficio Corriere al maneggio in transito di titoli e valori
ed all’esame di merito della corrispondenza in arrivo ai fini dell’inoltro
della stessa alle Strutture di competenza;
—
presso il Servizio Legale e Recupero Crediti ai seguenti compiti:
iscrizioni e trascrizioni presso le Conservatorie dei registri immobiliari;
registrazione di atti presso gli Uffici del Registro; preparazione della
documentazione relativa alle esecuzioni immobiliari; richieste presso Ia
Procura della Repubblica di copie di cambiali e di assegni sequestrati;
maneggio di denaro necessario alle suddette incombenze, con relativa
responsabilità;
—
presso i Servizi Crediti Ordinari e Speciali ai seguenti compiti:
assegnazione, ai tecnici incaricati, delle visure da effettuare presso
Pubblici Registri; controllo formale delle stesse visure e loro inoltro alle
dipendenze richiedenti o agli Istituti corrispondenti; controllo delle fatture
emesse dai visuranti per le proprie prestazioni;
—
ai compiti di banditori del Pegno;
—
presso le Custodie del Pegno a tutte le attività relative alla
movimentazione, custodia e restituzione dei pegni, ivi compresi i rapporti con
Ia clientela;
—
presso il CEO, oltre che allo svolgimento in modo promiscuo di
mansioni proprie delle categorie del commessi e degli ausiliari — connesse
prevalentemente alla normale manutenzione, pulizia e rifornimento dei
macchinari ed allo smistamento degli elaborati — anche alla gestione delle
stampanti/microfiches; all’archivio centrale microfilms; al trasferimento
dei dati su supporti automatici o magnetici, in quanto interpretino i dati
stessi operando le necessarie scelte; al control lo della bontà dei dati di
entrata e/o di uscita, oppure alla quadratura degli elaborati del Centro
Elettronico, in forza presso gli uffici contabili dello stesso; alla
archiviazione dei supporti, quali nastri magnetici e dischi, ed
all’aggiornamento dei relativi registri;
—
presso II Centro operativo portafoglio agli esiti e richiami.
ART.
5
Ad
integrazione di quanto previsto dall’art. 13 del C.C.N.L. 23 novembre 1990,
sono impiegati di 2ª coloro i
quali, in via continuativa e prevalente, siano adibiti:
—
al protocollo della corrispondenza in partenza ed in arrivo ed allo
smistamento della stessa;
—
alla riproduzione effetti e documenti vari presso l’Ufficio
smistamento;
—
a due dei seguenti servizi in qualità di unici addetti o di
coordinatori del lavoro di altri: economato, archivio, stampa ed apertura
corriere.
Norma transitoria
Al
momento della concentrazione sarà effettuata una verifica per
l’individuazione degli impiegati di 2ª
che svolgano mansioni promiscue al fine del loro inquadramento tra gli
impiegati di 1ª della nuova Azienda.
II
suddetto inquadramento non preclude l’adibizione degli interessati anche ai
compiti propri della qualifica di provenienza.
Nota a verbale
Con
riferimento a quanto previsto al 1° comma, 3° alinea, del presente articolo,
l’Azienda curerà, secondo le esigenze operative, di concentrare in ma sola
persona i lavori di economato, archivio, stampa ed apertura corriere, onde
consentire l’adibizione prevalente che dà diritto all’inquadramento di
impiegato di 2ª.
COMMESSI
ART.
6
In
aggiunta a quanto stabilito dall’art. 15 del C.C.N.L. 23 novembre 1990
spetta Ia qualifica di commesso ai lavoratori addetti in via continuativa e
prevalente:
—
alla divisione di posta, documenti, pratiche, contabili per il
successivo inoltro agli uffici;
—
al magazzino stampati, con mansioni di prelievo e/o contazione e/o
spedizione stampati, cancelleria o materiali vari.
I
commessi che svolgono in misura significativa mansioni promiscue senza che vi
siano i requisiti di continuità e prevalenza previsti per l’inquadramento
superiore, potranno essere inquadrati tra gli impiegati di 2ª.
II
suddetto inquadramento non preclude I’adibizione degli interessati
anche ai compiti propri della qualifica di provenienza.
Norma transitoria
All’atto della
concentrazione viene effettuata una verifica per l’individuazione dei
commessi di provenienza del B.R. che, svolgendo in misura significativa
mansioni promiscue, possano essere inquadrati tra gli impiegati di 2ª.
Dichiarazione delle OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano
all’Azienda di tenere in particolare considerazione I Capi Commessi ai
fini dell’inquadramento superiore per mansioni promiscue.
AREA
EDP
ART.
7
Agli impiegati ed ai quadri
che nell’ambito del CED o di strutture analoghe svolgono le mansioni
appresso elencate vengono corrisposte, per Ia durata di adibizione alle
mansioni stesse, le indennità seguenti, per 12 mensilità annue:
L.
50.000 =
ad operatori: dopo 6 mesi di anzianità nelle
mansioni;
L.
90.000 =
ad operatori: dopo 24 mesi di
anzianità nelle
mansioni;
L.
90.000 =
a programmatori e sistemisti: dopo 6
mesi di
anzianità nelle mansioni;
L.
120.000 =
ad operatori: dopo 48 mesi di
anzianità nelle
mansioni;
L.
120.000 =
a programmatori e sistemisti: dopo 24 mesi
di
anzianità nelle mansioni;
L.
150.000 =
a programmatori e sistemisti: dopo 48 mesi
di
anzianità nelle mansioni.
Le suddette somme competono
per il solo periodo di svolgimento delle mansioni e saranno, in ogni caso,
assorbite nell’eventuale passaggio a funzionario.
Nota a verbale
Ai fini del presente
articolo si intende:
—
per programmatore: colui che
cura l’analisi e Ia realizzazione del software applicativo;
—
per sistemista: colui che
cura l’analisi e Ia definizione degli aspetti inerenti I mezzi hardware, il
software di base, i prodotti-programma e le strutture di dati del sistema
elaborativo o delle telecomunicazioni, sia in relazione alla loro
installazione che al loro utilizzo. Fornisce assistenza alle applicazioni ed
alle attività operative;
—
per operatore: colui che cura
l’inserimento e Ia gestione dei mezzi hardware, del software e delle reti di
telecomunicazione in dotazione al CEO o in altra struttura analoga.
Dichiarazione aziendale
L’Azienda
dichiara Ia disponibilità ad esaminare con le OO.SS. le posizioni
professionali degli addetti al settore EDP a completamento del processo di
unificazione dei due centri.
PREMIO Dl RENDIMENTO
ART.
8
II
premio di rendimento viene corrisposto con i criteri e le misure che di
seguito Si riportano:
1)
dipendenti con classifica di <<ottimo>>, un importo non
inferiore al 181% della retribuzione per i quadri ed al 170% per gli
impiegati, I commessi e gli ausiliari;
dipendenti
con classifica di <<distinto>>, un importo non inferiore al 176%
della retribuzione per i quadri ed al 165% per gli impiegati, I commessi e gli
ausiliari;
dipendenti
con classifica di <<buono>>, un importo non inferiore al 166%
della retribuzione per i quadri ed al 155% per gli impiegati, i commessi e gli
ausiliari;
dipendenti
con classifica di <<normale>>, un importo non inferiore al 151%
della retribuzione per i quadri ed al 140% per gli impiegati, i commessi e gli
ausiliari;
2)
ai dipendenti con classifica non inferiore a “normale”, oltre agli
importi di cui al punto 1), competono le somme annue di cui appresso:
Quadro Super
L. 1.514.569
Quadro
L. 1.490.259
Capo Ufficio
L. 1.451.514
Vice Capo Ufficio
L. 1.411.770
Capo Reparto
L. 1.388.443
Impiegato di 1ª
L. 1.368.017
impiegato di 2ª
L. 1.336.973
Capo Commessi
L. 1.327.122
Commesso
L. 1.317.271
Ausiliari
L. 1.285.632
3)
al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno di competenza del
premio che abbia riportato Ia classifica di <<ottimo>> sarà,
inoltre, corrisposta una somma di L. 600.000 lorde annue;
4)
al personale assegnato o temporaneamente addetto agli sportelli delle
dipendenze — sempreché abbia riportato per l’anno di competenza del
premio Ia classifica di almeno <<normale>> — competono inoltre:
a)
una somma di L. 96.036 lorde annue;
b)
una somma pan al 14, 5% della retribuzione.
Tali
somme, salvo quanto previsto al successivo punto 9), saranno corrisposte in
relazione ai mesi di assegnazione o permanenza presso gli sportelli di cui
sopra, computando come mese intero i periodi di assegnazione o adibizione,
anche non continuativi, superiori a 15 giorni di calendario o a 11 giorni
lavorativi nei mese;
5)
II premio annuale di rendimento — se ed in quanto spettante
—
sarà erogato al personale che al 31 dicembre dell’anno di riferimento del
premio stesso abbia compiuto il periodo di prova, in proporzione dei mesi di
servizio prestati tra Ia data di assunzione e Ia indicata data del 31
dicembre, arrotondandosi a mese intero le frazioni di mese;
6)
le note di classifica indicate ai punti 1), 2), 3) e 4) sono quelle
relative all’anno di competenza del premio;
7)
Ia retribuzione di cui al presente articolo è riferita alla normale
mensilità del mese di dicembre dell’anno di competenza del premio di
rendimento, esclusi gli assegni familiari e Ia indennità di scala mobile;
8)
fermo quanto previsto ai punti 4) e 9), al personale che, nell’anno
di competenza del premio, sia rimasto assente,
all’art. 90 del C.C.N.L. 23 novembre 1990, infortuni per cause di
servizio, astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, permesso ai
donatori di sangue di cui alla legge n. 587/1967, malattie a carattere
oncologico, ricoveri in sanatorio per T.B.C., permessi sindacali retribuiti.
ART.
10
II
premio di rendimento verrà erogato come appresso:
a)
nel mese di giugno dell’anno di competenza: per Ia parte relativa
alle componenti previste dall’art. 8 calcolate, in via provvisoria, sulla
mensilità in corso;
b)
nel mese di giugno dell’anno successivo: per quanto riguarda
Ia
componente legata alla presenza in servizio di cui all’art.
9
nonché per gli eventuali conguagli derivanti dal calcolo
definitivo
delle componenti di cui all’art. 8.
Ai
fini della corresponsione di cui alla lettera a) si terra conto dell’ultima
classifica assegnata ovvero di quella di <<normale>> per il
personale di nuova assunzione.
Nei
casi di esclusione dal premio di rendimento per mancanza delle condizioni di
cui all’art. 8, ovvero qualora, in applicazione dello stesso art. 8,
competa un premio diverso da quello erogato ai sensi della lett. a) del
presente articolo, il conguaglio verrà effettuato nel giugno dell’anno
successivo a quello di competenza del premio sugli importi di cui alle lettere
a) e b) sopra citate.
Qualora
detti importi non siano sufficienti ai fini dell’intero recupero si
opererà sulle gratificazioni di dicembre dello stesso anno.
Norma transitoria
Per
i dipendenti provenienti dal B.R. il premio di rendimento di cui agli art. 8 e
9 verrà erogato, con i criteri di cui al presente articolo, in modo da
ripartire in quattro anni II conseguimento dell’intero miglioramento previsto,
a decorrere dal premio di competenza dell’anno 1993. Tale miglioramento
avverrà con incrementi percentuali annui del 20% per i primi due anni e del
30% per i restanti due.
PEGNO
ART.
11
Al
personale tecnico ed agli addetti alle custodie del pegno sono corrisposte le
indennità di rischio appresso indicate nelle misure e con I criteri di cui
alla allegata tabella A:
— indennità di rischio per attività di perizia;
—
indennità di rischio custodia.
Le
variazioni delle percentuali per l’applicazione dell’indennità di
rischio di pertinenza degli stimatori saranno attuate previa consultazione con
le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente
accordo.
II
personale del Pegno con mansioni di Perito Tecnico — ad eccezione
degli stimatori titolari di sportello — sarà adibito alla stima dei pegni a
turni settimanali. I turni saranno stabiliti, comunque, in modo da consentire
un’equa ripartizione del lavoro di stima tra ii personale adibito.
Nessuna
indennità di rischio verrà corrisposta al personale durante II periodo
trascorso fuori delle custodie per avvicendamento.
Al
personale adibito presso II Pegno a particolari mansioni, limitatamente aI
periodo di adibizione alle mansioni stesse, sono corrisposte le indennità
appresso indicate, nelle misure e con i criteri di cui alla allegata tabella
B:
1)
<<indennità di specializzazione>> da corrispondere aI
personale adibito alla stima del pegni e proveniente dal ruolo speciale
<<Tecnici del Pegno>>;
2)
<<indennità banditore>> da corrispondere per ogni giorno
di effettiva prestazione;
3)
<<indennità incasellamento pegni non preziosi>> da
corrispondere al personale delle custodie;
4)
<<indennità restituzione pegni>> da corrispondere ai
cassieri-terminalisti incaricati, anche in via giornaliera, della restituzione
dei pegni, in aggiunta all’indennità di rischio cassa;
5)
<<indennità di rimborso spese vestiario>> per gli addetti
alle custodie ed alla restituzione dei pegni non preziosi presso l’edificio
di Piazza Monte.
Note a verbale
Le
parti si danno atto che Ia regolamentazione dell’indennità di rischio
custodia di cui al presente articolo riguarda esclusivamente gli addetti alle
custodie ubicate nell’edificio di Piazza Monte.
Gli
addetti alle custodie presso le altre dipendenze, per le attività di custodia
e/o di cassa, percepiranno esclusivamente l’indennità di rischio prevista
per II personale incaricato del servizi di cassa.
Ai cassieri terminalisti
incaricati dell’attività di perizia compete Ia relativa indennità di
rischio.
TICKET MENSA
ART.
12
In sostituzione della
previsione di cui all’art. 160 del C.C.N.L. 23 novembre 1990 viene corrisposto
al personale un buono pasto per un importo di L. 6.000 per ogni giornata di
effettiva presenza, alle condizioni gia in atto presso il B.S.S.
POLIZZA SANITARIA
ART.
13
I quadri, gli impiegati, i
commessi e gli ausiliari vengono assicurati mediante polizza per Ia tutela
sanitaria con premio, a carico dell’Istituto, di L. 500.000 per ciascun
dipendente ed il suo nucleo familiare fiscalmente a carico.
Norma transitoria
Per il personale
proveniente dal B.R. Ia norma decorre dal 10 gennaio
1993.
PREMIO Dl ANZIANITA
ART.
14
II
premio di anzianità viene corrisposto in due distinte erogazioni: al
compimento del 25° e del 30° anno di effettivo servizio, nelle percentuali,
rispettivamente, del 25% e del 13% della retribuzione annua lorda.
Per Ia corresponSione del
premio di anzianità saranno conteggiate le anzianità maturate presso Ia
propria Azienda ovvero altre Aziende di credito già assorbite dagli stessi
Istituti all’atto della concentrazione.
Nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 115, lett. a) e g) del C.C.N.L. 23
novembre 1990 il premio di anzianità verrà corrisposto pro quota per
l’erogazione di riferimento.
Norma transitoria
Al personale del B.R. che,
al 10 agosto 1992, abbia maturato almeno 5 anni di anzianità effettiva di
servizio, i premi vengono corrisposti, per
I periodi prestati presso II B.R., con I
criteri già in vigore presso ii Banco stesso.
ASSICURAZIONE
INFORTUNI
ART.
15
II personale viene assicurato mediante polizza con premio a carico
dell’Istituto, contro infortuni e rischi professionali ed <<in
intinere>> che provocassero invalidità permanente o morte.
Dichiarazione
dell’Azienda
Non appena Ia Compagnia di
Assicurazione avrà definito Ia polizza assicurativa l’Azienda ne darà
informativa alle OO.SS.
ORARI DI LAVORO
ART.
16
L’orario di lavoro
giornaliero viene articolato secondo le norme previste dal C.C.N.L. 23 novembre
1990.
Orari diversi potranno
essere fissati in relazione alle esigenze delle vane piazze.
Per Ia piazza di Roma, in
via sperimentale, verrà adottato il
seguente orario:
—
orario di lavoro : 8.20 - 16.35;
—
intervallo: 45 minuti.
FESTIVITÀ SOPPRESSE
ART.
17
Fermi restando I criteri
fissati dal C.C.N.L. 23 novembre 1990 per Ia fruizione dei permessi sostitutivi
delle festività soppresse, il numero di detti permessi e stabilito in 5
giornate annue.
Norma
transitoria
Per II personale
proveniente dal B.R. II presente articolo decorre dal 1° gennaio 1993.
FONDO Dl PREVIDENZA AZIENDALE
ART.
18
II
Fondo di previdenza aziendale per il personale proveniente dalla C.R.R.
rimarrà in vigore, con tutte le norme in esso
previste, anche per quanto
riguarda gli eventuali riflessi per ii personale in quiescenza.
II personale di nuova
assunzione sarà iscritto nel Fondo Pensioni operante alla data della
concentrazione.
Norma transitoria
Le parti si impegnano, per
quanto di reciproca competenza, a rendere possibile l’integrazione del Fondo
del Personale del B.R. e del Fondo del Personale del B.S.S. con tutti I rapporti
che ad essi fanno capo.
II nuovo Fondo, che
diventerà il Fondo della Banca di Roma, assicurerà le prestazioni
pensionistiche secondo II nuovo Statuto.
MOBILITA
ART.
19
II
presente articolo riguarda i trasferimenti conseguenti alla
concentrazione che comportano spostamenti territoriali al di fuori del comune
ove e ubicato ii posto di lavoro, semprechè Ia nuova sede disti almeno 30
chilometri dalia precedente e non comporti un significativo avvicinamento alla
residenza del dipendente.
L’Azienda, nell’attuare
i suddetti provvedimenti, dovrà tener
conto:
1)
delle località indicate dai dipendenti;
2)
della collocazione del dipendenti in località che comportino il minor
disagio, nel caso di impossibilita a soddisfare le aspirazioni manifestate dagli
stessi e in mancanza di indicazioni preferenziali.
In dette circostanze
l’Azienda dovrà tener conto dell’anzianità anagrafica e/o di servizio;
delle condizioni di salute; delle situazioni familiari e/o personali dei
dipendenti. L’Azienda comunicherà periodicamente alle OO.SS. i trasferimenti
di cui al primo comma.
L’informativa alle OO.SS.
sarà preventiva qualora i trasferimenti di cui al primo comma riguardino
gruppi consistenti di lavoratori.
Raccomandazioni delle
OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano di
tenere in particolare considerazione e riconoscere, nelle forme usuali, il
disagio del lavoratori messi in mobilità in aree particolari per quanto
riguarda I collegamenti viari.
Raccomandano altresì di
individuare, per quanto riguarda significativi
processi di mobilità, in presenza di
scelte strategiche connesse alla concentrazione che dovessero avere come
conseguenza ineliminabile un’accentuazione del fenomeno, le linee generali per
una impostazione operativa dei relativi progetti che tenga conto della finalità
di raggiungere, ove possibile, il consenso del lavoratori interessati.
Al
fine di favorire l’adeguamento delle capacità professionali del personale
interessato da trasferimenti conseguenti a modifiche o riconversioni
organizzative di strutture aziendali, le OO.SS. raccomandano, anche in relazione
a quanto previsto dal Protocollo I.R.I. del febbraio 1992, lett. A, 3° comma, 2ª
linea, di promuovere corsi di riqualificazione del personale, I cui tempi,
modalità di effettuazione e contenuti saranno portati preventivamente a
conoscenza degli Organi di coordinamento delle RR.SS.AA., i quali potranno
esprimere le loro valutazioni.
Le
OO.SS. raccomandano che nei trasferimenti finalizzati alla riconversione
professionale e ad un miglior utilizzo del personale si tenga conto delle
prospettive di sviluppo professionale e delle aspettative di carriera del
dipendenti interessati dai provvedimenti.
FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ART. 20
Con
riferimento alle previsioni del C.C.N.L. 23 novembre 1990 ed agli impegni
assunti con il Protocollo I.R.I. del febbraio 1992, si conferma Ia massima disponibilità della Banca a ricercare con le
OO.SS. aziendali soluzioni, sul modello di quanto già sperimentato presso il
Banco di Roma, finalizzate ad utilizzare proficuamente I corsi di qualificazione
previsti dal 3° e 4° comma dell’art. 135 del vigente C.C.N.L.
Quanto
sopra al fine di consentire un adattamento rapido a fronte del processi di
cambiamento aziendale e promuovere, nel contempo, Ia crescita professionale del
personale.
TUTELA DELLE CONDIZIONI
IGIENICO-SANITARIE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. ADDETTI Al VIDEOTERMINALI.
ART.
21
In
relazione a quanto previsto dall’art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e
della L. 23 dicembre 1978, n. 833, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle
Organizzazioni Sindacali firmatane del presente contratto hanno facoltà di
promuovere, unitariamente, sopralluoghi presso l’unità produttiva di
appartenenza con Ia partecipazione di tecnici qualificati di loro fiducia per
rilevazioni sulle condizioni igienico sanitarie degli ambienti di
lavoro e sull’eventuale
nocività delle apparecchiature nonché controllo sull’applicazione delle
norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie
professionali.
Tali
sopralluoghi si effettuano secondo
modalità da concordare di volta in volta tra le Rappresentanze Sindacali
Aziendali e Ia Direzione locale alla quale devono essere preventivamente
comunicati i nominativi dei tecnici incaricati dei sopralluoghi medesimi.
L’Azienda
consentirà in sede di sopralluogo ai tecnici di cui ai comma precedenti Ia
necessaria agibilità, ivi compresa Ia possibilità di intrattenere
autonomamente i singoli lavoratori, purché do non arrechi pregiudizio al
normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Oltre
a quanto previSto dalla legislazione vigente nei casi in cui fra RappreSentanze
Sindacali Aziendali ed Azienda si concordi
sulla esigenza di ulteriori accertamenti, le relative indagini saranno demandate
ad Enti o Istituti pubblici scelti di comune accordo che diano garanzie di poter
condurre in proprio le indagini predette. L’onere degli accertamenti previsti
dal presente comma sarà a carico dell’Azienda. In relazione a situazioni di
nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali effettuate secondo
Ia procedura di cui al comma precedente, che l’Azienda si
impegna a rimuovere, potrà essere concordata, di volta in volta,
l’attuazione di accertamenti medici specifici, anche con carattere di
periodicità, da affidare ad Enti o Istituti specializzati, II cui onere sarà
ad esclusivo carico dell’Azienda.
Nelle
assemblee del personale — da tenersi a norma della Convenzione per I diritti e
le relazioni sindacali presso le Aziende di credito e finanziarie — quando si
discuta di tutela della Salute e di integrità fisica del lavoratori possono
anche partecipare tecnici designati unitariamente dalle RR.SS.AA. che promuovono
le assemblee medesime.
Presso
le Filiali di Roma, Milano, Torino e Genova è istituita una camera di
medicazione con funzioni di pronto soccorso in locali appositamente attrezzati,
funzionanti in tutta Ia durata dell’orario di lavoro. Presso le altre Filiali
e istituita una attrezzatura di pronto soccorso adeguata alle relative
eSigenze.
Note a verbale
1)
Per <<unitariamente>> si
intende che Ia richiesta delle iniziative in parola dovrà essere
sottoscritta congiuntamente da tutte le RR.SS.AA. delle OO.SS. che siano
costituite nell’unità produttiva.
2)
Per l’effettuazione del sopralluoghi di cui al 2° comma le RR.SS.AA.
informeranno preventivamente le Direzioni locali. Tali sopralluoghi si svolgeranno tenendo conto delle necessità organizzative
dell’Azienda e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in relazione
alla funzione del predetti tecnici.
3)
Al fini del 6° comma, per Filiale si intende:
a)
Roma: gli immobili di Largo Fochetti, Viale Tupini, Largo Anzani, Via
Molfetta, Via Rizzo;
b)
Milano, Napoli, Torino e Genova: II complesso della unità produttiva
(Filiale e Agenzie) operante nell’ambito del comune.
Si
chiarisce che Ia prima nota a verbale di cui sopra ha efficacia nell’ambito
del singoli rappruppamenti sindacali, le cui sigle hanno sottoscritto in via
autonoma il presente contratto.
ART.
22
Ad
iniziativa delle Segreterie Nazionali degli Organi di Coordinamento delle
RR.SS.AA. costituite nell’ambito delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.
l’Azienda da luogo con periodicità annuale ad incontri al fine di:
—
esaminare le problematiche di carattere generale attinenti alle
condizioni ambientali ed ergonomiche del locali di lavoro e delle attrezzature;
—
valutare Ia fattibilità di soluzioni e/o accorgimenti finalizzati alla
tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
—
affrontare le questioni di natura ambientale ed ergonomica segnalate
dalle RR.SS.AA. in occasione di incontri semestrali che possono avere carattere
di interesse generale per tutto il personale della Banca;
—
esprimere valutazioni, ove possibile suffragate da pareri qualificati, in
ordine a:
a)
impianti ed apparecchiature le cui caratteristiche di impiego possano
determinare fenomeni fisico-chimici (quali ad es.: rumore, radiazione,
illuminazione, polvere, ecc.) che, per natura e/o intensità, siano
suscettibili, allo stato delle conoscenze scientifiche (tecnico-mediche), di
incidere sulla salute del lavoratori;
b)
materiali e Sostanze (quali ad es.: carte autocopianti, solventi, ecc.)
Ia cui composizione e livelli di concentrazione, correlati alle modalità
d’uso, possano risultare
alto stato delle conoscenze scientifiche (tecnico-mediche) nocivi alla
salute del lavoratori.
Gli
incontri in parola, che hanno luogo presso Ia Direzione Centrale, devono tenersi
unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali del lavoratori firmatarie
del presente contratto su richiesta anche di una sola delle predette
organizzazioni sindacali e sono indetti dall’Azienda, con effetto anche nei
confronti delle citate altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, entro il
termine di 30 giorni dalla data della richiesta stessa.
All’atto
della richiesta le organizzazioni sindacali devono indicare tutti gil argomenti
che formeranno oggetto dell’incontro medesimo.
Le
predette organizzazioni sindacali dei lavoratori che intendano partecipare
agli incontri devono notificare tempestivamente all’Azienda I nominativi del
propri dirigenti (in numero non superiore a tre per ogni organizzazione) che
interverranno agIi incontri stessi.
A
detti dirigenti l’Azienda accorda permessi retributi per Ia partecipazione ai
suddetti incontri.
Dichiarazioni
dell’Azienda
L’Azienda
avrà cura di adottare negli ambienti di lavoro soluzioni idonee ad attenuare I
rumori ed II pulviscolo, nonché ad assicurare soddisfacenti valori di luminosità,
di temperatura e di ricambio d’aria.
L’Azienda
procurerà di non adibire al videoterminali le lavoratrici in stato di
gravidanza.
L’Azienda
accoglierà le richieste del lavoratori di età superiore a 45 anni, addetti in
via esclusiva e continuativa ai videoterminali, di essere utilizzati in altre
mansioni proprie della categoria di appartenenza, compatibilmente con le
esigenze del servizio.
ART.
23
Le
previsioni di cui all’art. 76 del C.C.N.L. 23 novembre 1990 sono integrate
dalle disposizioni seguenti.
I
lavoratori adibiti a mansioni che comportano l’utilizzo esclusivo di
videoterminali o di visori di microfilms/microfiches verranno sottoposti —
previa dichiarata disponibilità di ciascun interessato — a visita oculistica.
Dette
visite saranno effettuate al momento dell’adibizione e, successivamente,
perdurando l’adibizione stessa alle suddette mansioni, ogni quattro anni.
Qualora
l’utilizzo di videoterminali non sia esclusivo ma prevalente e continuativo,
le visite di cui al secondo comma verranno effettuate ogni sei anni.
I
lavoratori di cui ai precedenti comma saranno sottoposti, a loro richiesta, a
visita oculistica qualora insorgano disturbi visivi, risultanti da adeguata
certificazione specialistica, che possano essere attribuiti al lavoro svolto con
le apparecchiature descritte nel 2° comma.
INTERVENTI
SU PROGRAMMI IN CRISI
ART.
24
A
coloro che, su chiamata e fuori dell’orario di lavoro effettuino interventi
sui programmi <<In crisi>>, viene corrisposto un importo di L.
80.000 per ogni intervento.
Oltre
a quanto previsto al precedente comma, per l’intervento effettuato si applica
II trattamento di cui all’art. 70, 2° comma, alinea 2° e 3°, C.C.N.L. 23
novembre 1990.
GARANZIE
VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO ART. 25
In
relazione a quanto previsto dall’art. 149 del C.C.N.L. 23 novembre 1990, net
quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro, verranno attuati I
seguenti provvedimenti:
A)
prevenzione delle rapine:
—
adozione delle misure di sicurezza secondo I criteri fissati nel verbale
riservato di accordo del 18 giugno 1992 che fa parte integrante del presente
contratto;
B)
garanzia contro i danni:
—
polizza assicurativa per i casi di morte e di invalidità permanente;
—
non responsabilità economica del cassiere, in caso di rapina, anche se
II contante asportato supera I massimali stabiliti dalie norme interne di
servizio, sempreché nel suoi comportamenti non siano ravvisabili gravi inadempienze
rispetto alle norme di servizio, derivanti da colpa e/o dolo;
C)
tutela del lavoratore fatto oggetto di violenza e minaccia in occasione
di rapina:
— visita medica, a carico dell’Azienda, presso Enti pubblici
sanitari qualificati per i lavoratori che ne facciano richiesta;
—
concessione immediata di un breve periodo di riposo al lavoratori che ne
facciano richiesta;
—
accoglimento dell’eventuale domanda di trasferimento e/o di rotazione
compatibilmente con le esigenze di servizio;
D)
formazione e aggiornamento del personale sul tema della
sicurezza:
nell’intento di
sensibilizzare sull’argomento <<sicurezza>> il
personale sono previsti
specifici momenti formativi e di
aggiornamento a cura
dell’Azienda e più in dettaglio:
— nei corsi di formazione
per i neo assunti;
—
nei corsi di cui all’art. 135 del C.C.N.L. 23 novembre 1990;
—
informativa a livello locale in occasione dell’installazione di nuovi
sistemi a dell’emanazione di nuove norme di servizio, supportata eventualmente
da strumenti di comunicazione adeguata.
Dichiarazioni
dell’Azienda
I)
L’Azienda curerà che presso gli sportelli interni vengano adottate,
ove se ne ravvisasse l’esigenza per specifiche situazioni di rischio, adeguate
misure di sicurezza da concordare con le Aziende e/o Enti presso I quali viene
espletato II servizio;
II)
l’Azienda si impegna ad avvalersi per II trasporto valori di Società
specializzate su tutte le piazze ove tale ricorso sia obiettivamente possibile
ed opportuno;
III)
l’Azienda porterà a conoscenza del personale le norme di comportamento
in caso di evacuazione dal posto di lavoro.
RICORSO AVVERSO LA
CLASSIFICA
ART.
26
II
lavoratore che non ritenga rispondente ai suoi meriti Ia classifica
assegnatagli potrà ricorrere entro 10 giorni alla Direzione dell’istituto
che entro un mese deciderà sub ricorso.
Il
ricorrente, ove lo desideri, potrà farsi assistere dalla Rappresentanza
Sindacale Aziendale di una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente accordo.
La Rappresentanza
Sindacale Aziendale interessata e autorizzata a tale scopo a richiedere alla
Direzione chiarimenti sulla posizione
del dipendente nonché notizie relative alle note caratteristiche stilate sui
medesimo.
La
memoria scritta dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale farà parte integrante
del fascicolo del dipendente e gli Organi dell’Istituto, preposti all’esame
del ricorsi, ne prenderanno visione.
DIVISE Al COMMESSI
ART.
27
Al
commessi vengono assegnati I seguenti oggetti di vestiario:
—
ogni anno: 1 divisa estiva con 2 paia di pantaloni; una divisa invernale;
3 cravatte; 3 camicie a manica lunga e 3 camicie estive a mezza manica
utilizzabili anche senza giacca, salvo quando sia impedito da motivi di
rappreSentanza;
—
ogni 2 anni: 3 paia di scarpe di cui 1 di tipo estivo; 3 camici agli
addetti ai servizi a all’uso di macchine per cui sia necessaria l’adozione
di tali capi a protezione del normale abbigliamento;
—
ogni 3 anni: 1 cappotto; 1 impermeabile (soltanto agli addetti al servizi
esterni).
Adeguato
abbigliamento verrà assegnato al personale femminile della categoria.
Dichiarazione delle
parti
Analogo
abbigliamento viene assegnato al personale di guardiania ed agli autisti.
PARI OPPORTUNITA
ART.
28
L’Istituto
e le OO.SS. firmatarie del presente accordo costituiranno un comitato misto per
verificare le pari opportunità e, se del caso, proporre Ia realizzazione di
azioni positive a favore del personale femminile.
PROGRESSIONI
Dl CARRIERA
ART.
29
In
relazione a quanta previsto nel Protocollo d’intesa del febbraio 1992
l’Azienda conferma l’impegno a garantire al personale pari opportunità
quanta a progressioni di carriera.
A
tale riguardo precisa che sarà fondamentale criterio gestionale della nuova
Banca quello di individuare, sviluppare ed incentivare tutte le professionalità
presenti in Azienda, al fine di raggiungere il più rapidamente possibile
elevati livelli di efficienza e produttività adeguati alla migliore
concorrenza ed evitare trattamenti discriminatori.
TRATTAMENTI TRANSITORI
RIGUARDANTI IL PERSONALE PROVENIENTE DAL B.S.S.
ART.
30
Norme transitorie
Le
seguenti norme, contenute nell’Accordo 28 novembre 1990, continueranno a
spiegare i loro effetti fino all’esaurimento degli stessi, nei confronti del
personale proveniente dal B.S.S.:
—
Art. 2 - Quadri, Norme transitorie, lett. C);
—
Art. 3 - impiegati, Norme transitorie, lett. B);
—
Art. 6 - Commessi, Norme transitorie, lett. C), E) ed F) 1 alinea;
—
Art. 7 - Ausiliari, Norme transitorie, lett. A), B), e C);
—
Art. 14 - Premio di rendimento, Norma transitoria, 3° comma;
—
Art. 16 - Altri trattamenti indennitari, Norme transitorie;
—
Art. 20 - Premio anzianità, Norma transitoria, comma 1° e 3°;
—
Art. 22 - Automatismi, Norma transitoria;
—
Tabella C.
D1SPOSIZ1ON1 TRANSITORIE E
FINALI
ART.
31
Le
modifiche al contenuti del presente accordo, ad esclusione di quelli
strettamente legati alla concentrazione, saranno discusse con le OO.SS.
firmatarie dell’accordo stesso, secondo i tempi
te
previsioni del C.C.N.L. 23 novembre 1990.
L’Azienda
e le OO.SS contratteranno, secondo quanto previsto negli accordi del 5 marzo
1992 e del 25 febbraio 1992 per II
premio di produttività
relativo agli anni 1990 e 1991, I criteri per l’erogazione della stesso per
l’anno 1992.
Le parti si incontreranno,
successivamente ai rinnovo del C.C.N.L. 23 novembre 1990, per verificare Ia
compatibilità di quanta previsto nel presente accordo in tema di inquadramenti
con quanta verrà concordato in sede nazionale.
TABELLA A
1)
INDENNITA DI RISCHIO PER ATTIVITA DI PERIZIA
— per i preziosi
scadenza tre mesi 0,55%00
scadenza sei mesi 0,70%00
— per i non preziosi
scadenza tre mesi 1,30%00
scadenza sei mesi 1,74%00
—
per il controllo delle concessioni e Ia stima del prestiti da rinnovane
le suddette percentuali saranno ridotte di 1/3, ma l’importo minima non potrà
essere inferiore, per il solo controllo delle concessioni, al seguenti importi
mensili:
—
per i preziosi: Capo Ufficio
L. 221 .238
altre qualifiche
L. 175.327
— per i non preziosi: Capo Ufficia
L. 175.327
altre qualifiche
L. 150.281
—
per l’attività di perizia relativa alla vendita all’asta, l’indennità
è rapportata al resti di vendita riguardanti gli oggetti effettivamente
preparati per Ia vendita, nella percentuale della 0,25%.
2)
INDENNITA DI RISCHIO
CUSTODIA
(per 12 mensilità)
— addetti custodia preziosi
L. 191 .858
— addetti custodia non preziosi
L. 159.883
TABELLA
B
INDENNITA
CONNESSE A SVOLGIMENTO DI MANSIONI
1) indennità
di specializzazione (per 14
mensilità annue):
— Capo Ufficio e Vice Capo Ufficio
L. 185.114
— Capo Reparto:
• con anzianità nelle funzioni di 10
anni e con un minima di 3 anni di
permanenza nel grado per chi ci
pervenga per promozione
L 138.129
• con anzianità nelle funzioni inferio-
ri al 10 anni
L. 58.841
— Impiegato di 18:
• con anzianità nelle
funzioni di al
meno 10 anni
L. 58.841
• con anzianità nelle funzioni da
5 a meno di 10 anni
L. 42.880
• con anzianità nelle funzioni inferio-
re a 5 anni
L. 30.169
2) banditori (per ogni giorno di
effettiva
prestazione)
L. 1.770
3) indennità di incasellamento
pegni non
preziosi (per 12 mensilità annue)
L. 16.014
4) addetti alla restituzione pegni
(per ogni
giorno di effettiva prestazione)
L. 5.000
5) indennità di rimborso spese
vestiario
(per 12 mensilità annue)
L. 12.811
II Banco di Santo Spirito, il Banco di
Roma e Ia Cassa di Risparmio di Roma
Holding S.p.A. hanno Inviato alle OO.SS. firmatarie te presente accordo
comunicazioni riguardanti i seguenti argomenti:
Assunzione superstiti
<<Bonus>> di fine rapporto per
I quadri, gli impiegati, I commessi e gli ausiliari
Buono <<Befana>>
Condizioni bancarie
Contributo figli — o persone equiparate
a carico — handicappati
C.R.A.L.
Mansioni superiori
Provvedimenti di carriera
Rimborso spese auto
Stampa testo accorda
Titolo di studio